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Reclamo per Ritardo Consegna Auto – Modulo Word e PDF Editabile

Aggiornato il 15 Settembre 2025

In questa guida spieghiamo come fare un reclamo per ritardo consegna auto e mettiamo a disposizione un fac simile lettera di reclamo per ritardo nella consegna dell’auto.

Quando la consegna dell’auto nuova o usata acquistata in concessionaria slitta oltre la data promessa, il disagio non è solo pratico. È un inadempimento contrattuale che apre diritti precisi in capo al consumatore, sia per ottenere la consegna in tempi certi, che, se necessario, per sciogliere il contratto e recuperare quanto versato, oltre ai danni provati. Per muoversi con efficacia occorre conoscere il quadro normativo, capire quale strumento inviare e in quali tempi, e tenere d’occhio alcune clausole tipiche dei contratti d’acquisto di veicoli, dalla caparra confirmatoria alla penale per ritardo, fino ai casi di credito collegato.

Indice

  • Come Fare un Reclamo per Ritardo Consegna Auto
  • Fac Simile Reclamo per Ritardo Consegna Auto Word e PDF Editabile

Come Fare un Reclamo per Ritardo Consegna Auto

La prima norma da tenere a mente è l’articolo 61 del Codice del Consumo, che disciplina la consegna dei beni al consumatore. Se il contratto non prevede una data, il professionista è tenuto a consegnare “senza ritardo ingiustificato” e comunque entro 30 giorni dalla conclusione. Se la data è pattuita e viene violata, la legge chiede al consumatore di invitare il venditore a consegnare entro un termine supplementare appropriato; se anche questo scade senza esito, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto e a farsi restituire tutte le somme pagate, fatto salvo il risarcimento del danno. La concessione di un termine supplementare non è però necessaria quando il venditore si è espressamente rifiutato di consegnare, quando la data concordata aveva carattere essenziale tenuto conto delle circostanze, oppure quando il consumatore aveva dichiarato prima della firma che la consegna entro una certa data era essenziale: in tali casi la risoluzione può essere immediata.

In concreto il primo passo è la contestazione formale del ritardo. Giuridicamente serve una costituzione in mora, cioè una intimazione scritta a eseguire la prestazione. Il Codice civile stabilisce che il debitore è costituito in mora con una richiesta scritta; non è necessaria quando il debitore ha già dichiarato che non intende adempiere, ma in pratica è sempre utile per fissare data, contenuto e responsabilità. La lettera va inviata con un mezzo che attesti ricezione e data, per esempio PEC o raccomandata. Nella messa in mora si indicano i riferimenti del contratto, la data o il periodo di consegna promesso e si assegna un termine perentorio ragionevole per la consegna, coerente con l’articolo 61. In caso di ulteriore inerzia, si potrà chiedere la risoluzione e la restituzione di quanto versato, oltre ai danni.

Accanto alla messa in mora, l’ordinamento offre uno strumento più incisivo: la diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice civile. È una dichiarazione formale con cui si intima di adempiere entro un termine congruo, precisando che, decorso inutilmente quel termine, il contratto s’intenderà risolto di diritto. La norma specifica anche che il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o salvo che la natura del contratto o gli usi rendano congruo un termine minore; nei contratti di vendita auto, il termine di 15 giorni è in genere adeguato, salvo urgenze particolari documentate. Usare la diffida evita di andare subito davanti a un giudice per sciogliere il vincolo e mette la controparte di fronte a un bivio chiaro: consegnare o perdere il contratto.

Molti moduli d’ordine prevedono un versamento iniziale che viene chiamato, talvolta impropriamente, “caparra”. La distinzione tra acconto e caparra confirmatoria non è nominalistica. Se le parti hanno voluto una caparra confirmatoria ai sensi dell’articolo 1385 del Codice civile, la parte adempiente che recede per inadempimento dell’altra può esigere il doppio della caparra; se invece si tratta di un semplice acconto, la somma va solo restituita, senza raddoppio. Nella pratica automobilistica, la natura della somma si desume dal testo del contratto: se c’è scritto “acconto” difficilmente si potrà chiedere il doppio; se è indicata come “caparra confirmatoria” la tutela è più forte. È quindi importante, nel reclamo, qualificare correttamente la somma versata e, se si opta per il recesso per inadempimento, domandare la restituzione del doppio, fermo il più ampio risarcimento se si sceglie invece di chiedere la risoluzione o l’adempimento.

Quanto al risarcimento, la regola generale è che il danno da ritardo o inadempimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta, con il limite della prevedibilità se il ritardo non è doloso. Nel contesto della consegna auto, rientrano tipicamente i costi di mobilità sostitutiva documentati e ragionevoli, come noleggio o abbonamenti al trasporto pubblico, eventuali penali sostenute per la disdetta di assicurazioni già attivate o la perdita di agevolazioni legate a rottamazione scaduta per colpa del ritardo, sempre che le voci fossero prevedibili al momento del contratto e siano provate. Dall’altro lato, il risarcimento non copre i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza: per esempio proseguire un noleggio molto più costoso del necessario senza cercare alternative potrebbe essere contestato. Inserire nel reclamo una richiesta danni chiara, con un primo elenco di voci e la riserva di integrazione, aiuta a delimitare il perimetro della pretesa.

Un capitolo separato riguarda gli acquisti finanziati. Se l’auto è stata pagata con un finanziamento “collegato” al contratto di fornitura, l’ordinamento protegge il consumatore scaricando sul finanziatore il rischio dell’inadempimento del fornitore, a condizioni precise. L’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario stabilisce che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore – dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore – ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, con rimborso delle rate e degli oneri già pagati. La prassi dell’Arbitro Bancario Finanziario ha rafforzato la lettura “protettiva”, chiarendo i rapporti tra risoluzione della fornitura e sorte del finanziamento e dettando qualche coordinata sul perimetro di responsabilità del finanziatore, specie dopo l’estinzione del credito. Se sei in questa situazione, conviene inviare la messa in mora anche alla finanziaria, chiedendo la sospensione dell’addebito delle rate e, in mancanza di consegna entro il termine dato al venditore, la risoluzione del credito collegato.

Talvolta il venditore invoca “forza maggiore” o penuria di componenti come i semiconduttori per giustificare ritardi prolungati. L’ordinamento distingue tra impossibilità definitiva e impossibilità temporanea non imputabile al debitore. Solo un’impedimento oggettivo e non superabile libera dall’obbligazione; se l’impossibilità è temporanea, la responsabilità resta esclusa finché dura l’impedimento, ma quando l’ostacolo cessa il debitore deve adempiere, e se il termine è essenziale o il ritardo supera una soglia ragionevole, il creditore può sciogliere il contratto. In ogni caso, l’articolo 61 del Codice del Consumo prevale come regola speciale nella vendita al consumatore: il termine supplementare e la possibilità di risoluzione non vengono meno per generiche difficoltà di approvvigionamento della casa madre, soprattutto se la data era stata promossa come “pronta consegna” o essenziale. Nel reclamo è utile chiedere prove dell’impedimento, spiegando che, in difetto, il ritardo è imputabile.

Non va trascurata la presenza di una clausola penale per ritardo. Alcuni formulari prevedono una somma predeterminata per ogni giorno o settimana di ritardo, che sostituisce il risarcimento salvo espressa pattuizione di ulteriori danni. Se esiste, la penale si può azionare direttamente con il reclamo, chiedendone il pagamento fino alla data di effettiva consegna o, se si scioglie il contratto, fino alla risoluzione. La base legale è l’articolo 1382 del Codice civile, che consente alle parti di liquidare anticipatamente il danno da inadempimento o ritardo, pur con la possibilità per il giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva.

Nella pratica automobilistica molti contenziosi nascono dalla formula “data indicativa e non essenziale”, che i venditori inseriscono per attenuare la loro responsabilità. Quella formula non sterilizza i diritti del consumatore. Se alla firma o subito dopo dichiari per iscritto che la consegna entro una certa data ti è essenziale – perché ti scade una polizza, perché restituisci un’auto a noleggio o perché devi usufruire di un incentivo – allora la legge consente di risolvere senza concedere ulteriori termini se la data viene mancata. Se la data non era essenziale, resta comunque la tutela del termine supplementare ragionevole; per evitare contestazioni, la tua lettera deve spiegare perché il tempo aggiuntivo concesso è adeguato, ad esempio tenendo conto dei tempi di immatricolazione e consegna documenti.

C’è poi un profilo “pubblicistico”. Quando il concessionario pubblicizza pronta consegna o tempi certi che poi si rivelano inesatti in modo sistematico, la condotta può integrare una pratica commerciale scorretta. Oltre al tuo reclamo individuale, puoi valutare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può sanzionare comunicazioni ingannevoli e pratiche aggressive. Non porta direttamente alla tua consegna o al tuo rimborso, ma crea pressione regolatoria e può stimolare soluzioni rapide.

Come si scrive, in concreto, un reclamo efficace. Inizia identificando chiaramente le parti e il contratto, specificando data, luogo e numero d’ordine, poi descrivi la scadenza mancata e le comunicazioni intercorse. Inserisci una costituzione in mora e, se vuoi rendere auto-esecutiva la risoluzione, formula una diffida ad adempiere con un termine non inferiore a quindici giorni, salvo che tu abbia già un titolo per risolvere subito ai sensi dell’articolo 61. Indica la somma versata qualificandola come caparra confirmatoria o acconto secondo il contratto, e chiarisci fin d’ora quale rimedio intendi esercitare allo scadere del termine, precisando se chiederai la risoluzione con restituzione delle somme e risarcimento oppure se eserciterai il recesso con richiesta del doppio della caparra. Se c’è un finanziamento collegato, metti in copia la finanziaria, richiama l’articolo 125-quinquies TUB e chiedi la sospensione delle rate e, in caso di mancata consegna entro il termine, la risoluzione del credito collegato con rimborso di quanto già pagato. Allega contratto, ricevute di pagamento, eventuale polizza o documenti che rendono essenziale la data, e qualsiasi prova del danno in corso di maturazione. Chiudi indicando un recapito per il riscontro e precisando che, in difetto, ti rivolgerai senza ulteriore preavviso alle vie stragiudiziali e giudiziali competenti.

Un esempio sintetico di formula può essere il seguente, da adattare al tuo caso: “Io sottoscritto … in riferimento al contratto n. … del … per l’acquisto del veicolo … con consegna prevista entro il …, rilevo il Vostro inadempimento. Ai sensi degli artt. 1219 c.c. e 61 Codice del Consumo Vi costituisco in mora e Vi invito a consegnare il veicolo entro e non oltre il …; ai sensi dell’art. 1454 c.c. Vi diffido ad adempiere, con avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine, il contratto s’intenderà risolto di diritto, con richiesta di restituzione di tutte le somme versate e risarcimento dei danni, ovvero, in alternativa, eserciterò il recesso ex art. 1385 c.c. con richiesta del doppio della caparra. In presenza di finanziamento collegato chiederò alla finanziaria … la risoluzione del contratto di credito ex art. 125-quinquies TUB e la restituzione delle rate versate”. Inserire queste formule nel corpo della lettera rende inequivoca la base legale della pretesa e mette ordine nelle possibili uscite.

È utile, infine, chiarire due errori ricorrenti. Il primo riguarda la rassegnazione ai rinvii “per colpa della casa madre”: nel rapporto contrattuale venditore-consumatore, è il venditore a dover consegnare e a rispondere dei ritardi, salvo vera impossibilità non imputabile, che per liberarlo dovrebbe essere definitiva o quanto meno così grave da rendere irrimediabilmente inutile la prestazione. Il secondo errore è continuare a pagare rate di un finanziamento collegato senza muovere contestazioni quando l’auto non è stata consegnata: la tutela del TUB è forte, ma presuppone che il fornitore sia stato messo in mora e che si attivi la procedura di risoluzione nei confronti di entrambi i soggetti. In tutti i casi, la strada stragiudiziale, dalla trattativa alla mediazione, fino agli organismi ADR di settore ove disponibili, resta preferibile per tempi e costi, ma va percorsa avendo in mano un reclamo scritto ben congegnato e tempestivo.

Se acquisti come professionista o microimpresa e non come consumatore, il Codice del Consumo non si applica e la cornice è quella civilistica generale: rimangono pienamente utilizzabili messa in mora, diffida ad adempiere e azione di risoluzione per inadempimento con risarcimento dei danni secondo gli articoli 1218 e seguenti, con la penale se pattuita e con gli effetti della caparra confirmatoria se prevista. Anche in questo scenario, però, qualificare l’essenzialità del termine e documentare il pregiudizio fa spesso la differenza nell’esito della controversia.

Fac Simile Reclamo per Ritardo Consegna Auto Word e PDF Editabile

Di seguito viene proposto un fac simile lettera di reclamo per ritardo consegna auto Word e PDF editabile.

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Fac Simile Reclamo per Ritardo Consegna Auto Word
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Fac Simile Reclamo per Ritardo Consegna Auto
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Filed Under: Altro

Luca Bruno

About Luca Bruno

Luca Bruno è un apprezzato divulgatore e esperto nel campo del diritto dei consumatori, con una passione per l'educare e l'informare. Forte di una formazione giuridica e di anni di esperienza nel settore, Luca ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle sfide che i consumatori affrontano quotidianamente, dai piccoli disguidi agli intricati problemi legati ai reclami.

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