Quando un’auto nuova o usata acquistata da un concessionario o da un altro venditore professionale non viene consegnata entro il termine concordato, il reclamo va rivolto prima di tutto al venditore indicato nell’ordine o nel contratto. Se il ritardo prosegue, il consumatore può assegnare un termine supplementare per la consegna e, quando ne ricorrono i presupposti, chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate e l’eventuale risarcimento dei danni provati.
Per rendere la contestazione documentabile è opportuno inviarla con un mezzo che consenta di provare contenuto, data e ricezione, come PEC o raccomandata. Il fac simile disponibile in questa pagina è un modello redazionale da adattare al contratto sottoscritto, alla data di consegna prevista, alle somme già versate e al rimedio che si intende utilizzare.
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Fac Simile Reclamo per Ritardo Consegna Auto Word e PDF
Di seguito sono disponibili i pacchetti di download del fac simile di reclamo per ritardo nella consegna dell’auto. Prima dell’invio è importante controllare le condizioni di vendita e distinguere tra una semplice richiesta di consegna, l’assegnazione del termine supplementare previsto dal Codice del Consumo e una vera diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile.
A Chi Inviare il Reclamo per la Mancata Consegna dell’Auto
La contestazione deve essere indirizzata al soggetto che ha assunto contrattualmente l’obbligo di consegnare il veicolo, normalmente la concessionaria o il venditore riportato nel modulo d’ordine. Il fatto che il ritardo dipenda dalla casa automobilistica, dalla produzione o dalla logistica non sposta automaticamente il rapporto contrattuale dal venditore al produttore. Se il contratto è stato stipulato direttamente con un soggetto diverso dalla concessionaria, occorre invece verificare chi risulta venditore nei documenti firmati.
Una telefonata, un messaggio o una normale email possono essere utili per chiedere aggiornamenti, ma quando si vuole fissare formalmente un termine o preparare una successiva risoluzione è preferibile una comunicazione scritta e tracciabile. La lettera può essere inviata alla PEC del venditore oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo indicato nel contratto o nelle condizioni generali. Non è necessario utilizzare la PEC se non la si possiede e la legge non impone in via generale questa forma per il reclamo.
Quanto Tempo Ha il Venditore per Consegnare l’Auto
Per gli acquisti effettuati da una persona fisica per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale trova applicazione l’articolo 61 del Codice del Consumo. Salvo che le parti abbiano concordato un termine diverso, il professionista deve consegnare il bene senza ritardo ingiustificato e comunque entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.
Se nell’ordine è stata concordata una data o un diverso termine di consegna, è quel termine che deve essere preso come riferimento. Quando il venditore non lo rispetta, la regola generale dell’articolo 61 prevede che il consumatore lo inviti a consegnare entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. La norma non stabilisce per questo termine supplementare un numero minimo fisso di giorni.
Se anche il termine supplementare scade senza consegna, il consumatore può risolvere il contratto, salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni quando ne ricorrono i presupposti. Dopo la risoluzione prevista dall’articolo 61, il venditore deve restituire senza indebito ritardo le somme ricevute in esecuzione del contratto.
Il termine supplementare non deve essere necessariamente concesso se il venditore ha espressamente rifiutato di consegnare, se il rispetto della data pattuita deve considerarsi essenziale alla luce delle circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto oppure se, prima della conclusione del contratto, il consumatore aveva informato il venditore che la consegna entro una determinata data era essenziale. Comunicare l’essenzialità della data soltanto dopo avere concluso il contratto non equivale automaticamente a questa ultima ipotesi prevista dall’articolo 61.
Termine Supplementare e Diffida ad Adempiere Non Sono la Stessa Cosa
È importante non confondere il termine supplementare previsto dal Codice del Consumo con la diffida ad adempiere dell’articolo 1454 del Codice civile. L’articolo 61 richiede un termine supplementare appropriato alle circostanze, senza fissare una durata minima generale. La diffida ad adempiere prevista dal Codice civile è invece un atto con cui si intima alla controparte di adempiere dichiarando espressamente che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Per la diffida ex articolo 1454 il termine non può, in linea generale, essere inferiore a quindici giorni, salvo una diversa pattuizione oppure salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Una stessa comunicazione può essere predisposta in modo da contenere sia la contestazione del ritardo sia una vera diffida, ma la formulazione deve essere coerente con il rimedio che si vuole esercitare.
Non è quindi corretto ritenere che ogni reclamo per ritardo debba obbligatoriamente concedere quindici giorni. Quel limite appartiene alla specifica disciplina della diffida ad adempiere, mentre il termine supplementare dell’articolo 61 deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete.
Come Scrivere il Reclamo per Ritardo nella Consegna dell’Auto
La comunicazione deve permettere al venditore di individuare immediatamente il contratto e comprendere quale adempimento viene richiesto. È opportuno riportare nome e recapiti dell’acquirente, denominazione del venditore, data e numero dell’ordine, marca e modello del veicolo, eventuale numero di telaio se già disponibile, data o periodo di consegna indicato nel contratto e descrizione dei rinvii comunicati dalla concessionaria.
Occorre poi specificare chiaramente cosa si chiede. Se l’obiettivo è ancora ottenere l’auto, si può intimare la consegna entro un termine supplementare indicato nella lettera. Se invece esistono già i presupposti per la risoluzione immediata ai sensi dell’articolo 61, oppure è scaduto inutilmente un termine supplementare già concesso, la comunicazione deve indicare in modo inequivoco la volontà di risolvere il contratto e chiedere la restituzione delle somme versate.
È utile allegare copia dell’ordine o del contratto e delle condizioni generali, le ricevute degli acconti o della caparra, le comunicazioni nelle quali era stata promessa o successivamente rinviata la consegna e, quando rilevanti, i documenti che dimostrano perché una certa data era essenziale. Se vengono richiesti danni, vanno conservati anche i documenti relativi alle spese sostenute a causa del ritardo.
Acconto e Caparra Confirmatoria
Le conseguenze economiche dipendono anche da come è qualificata la somma versata al momento dell’ordine. Un semplice acconto costituisce un’anticipazione del prezzo e, in caso di scioglimento del contratto, deve essere restituito secondo il rimedio applicabile. La caparra confirmatoria disciplinata dall’articolo 1385 del Codice civile può invece consentire alla parte non inadempiente, quando ricorrono i relativi presupposti, di recedere dal contratto e, se è stata lei a versare la caparra, di esigerne il doppio.
La richiesta del doppio della caparra non deve essere confusa con la normale restituzione dell’acconto e non deriva automaticamente da qualsiasi ritardo. Bisogna verificare che il contratto qualifichi effettivamente la somma come caparra confirmatoria e che l’inadempimento del venditore giustifichi il rimedio. Inoltre il recesso con ritenzione o richiesta del doppio della caparra e la domanda di risoluzione con risarcimento secondo le regole generali sono rimedi che devono essere coordinati correttamente, non richieste da sommare automaticamente tra loro.
Risarcimento dei Danni e Penale per il Ritardo
La risoluzione del contratto o la consegna tardiva non comportano automaticamente il pagamento di un risarcimento predeterminato. Secondo l’articolo 1223 del Codice civile possono essere risarciti la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo. Devono quindi essere provati sia il danno sia il collegamento con la mancata consegna.
Possono assumere rilievo, a seconda del caso concreto, costi ragionevoli sostenuti per una soluzione di mobilità sostitutiva o altre spese direttamente causate dal ritardo. La risarcibilità effettiva dipende però dalle circostanze, dalla prova disponibile, dalla prevedibilità del danno e dal comportamento tenuto dal creditore per limitarne le conseguenze. È quindi preferibile conservare fatture, ricevute e ogni altra documentazione anziché indicare nel reclamo importi non dimostrabili.
Se il contratto contiene una clausola penale specifica per il ritardo, occorre leggerne attentamente condizioni, importo, eventuali franchigie e limite massimo. L’articolo 1382 del Codice civile stabilisce che la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno e che, salvo espressa previsione del danno ulteriore, limita il risarcimento alla prestazione pattuita. L’eventuale riduzione di una penale manifestamente eccessiva è invece disciplinata dall’articolo 1384 del Codice civile.
Ritardo Dovuto alla Casa Madre o a Problemi di Produzione
Il venditore non è automaticamente liberato dalla propria responsabilità perché attribuisce il ritardo alla casa automobilistica, alla logistica, alla scarsità di componenti o ad altri problemi della catena di fornitura. In base all’articolo 1218 del Codice civile, chi non esegue esattamente la prestazione deve rispondere dell’inadempimento o del ritardo se non prova che essi dipendono da un’impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile.
L’articolo 1256 del Codice civile disciplina inoltre l’impossibilità definitiva e quella temporanea. Una vera impossibilità temporanea non imputabile può incidere sulla responsabilità per il ritardo mentre l’impedimento perdura, ma una generica dichiarazione di difficoltà produttive non dimostra di per sé l’esistenza dei relativi presupposti. Per il consumatore restano inoltre da valutare i rimedi specifici previsti dall’articolo 61 del Codice del Consumo per la mancata consegna.
Finanziamento Collegato all’Acquisto dell’Auto
Quando l’acquisto è stato finanziato, bisogna verificare se si tratta effettivamente di un contratto di credito collegato. Il Testo Unico Bancario considera tale, in sintesi, il finanziamento finalizzato esclusivamente all’acquisto di uno specifico bene quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, per esempio perché l’auto è espressamente individuata nel contratto di credito o perché il finanziatore si avvale del venditore per presentare, proporre o concludere il finanziamento.
L’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario prevede che, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore possa ottenere la risoluzione del contratto di credito dopo avere inutilmente costituito in mora il fornitore, ma soltanto se rispetto al contratto di fornitura ricorrono anche le condizioni dell’articolo 1455 del Codice civile. In altre parole, l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del consumatore.
Quando il contratto di credito viene risolto secondo questa disciplina, il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate e gli altri oneri eventualmente applicati nei termini previsti dalla norma. Non è invece prudente considerare automaticamente sospese le rate di un normale finanziamento collegato soltanto perché è stato inviato un reclamo al concessionario. È opportuno contestare formalmente la situazione anche al finanziatore e chiedere l’applicazione dell’articolo 125-quinquies, evitando di interrompere unilateralmente i pagamenti senza avere verificato il proprio caso e la posizione dell’intermediario.
La locazione finanziaria ha una disciplina specifica: l’articolo 125-quinquies contiene una previsione particolare anche sulla sospensione dei canoni. Per questo motivo non bisogna applicare indistintamente le regole del leasing a un normale prestito finalizzato.
Se la controversia riguarda la finanziaria e il reclamo scritto all’intermediario non viene accolto, non riceve risposta entro il termine applicabile o riceve una risposta insoddisfacente, il consumatore può valutare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Per le controversie bancarie e finanziarie il reclamo preventivo all’intermediario è un passaggio necessario prima del ricorso all’ABF.
Cosa Fare se il Venditore Non Consegna Dopo il Reclamo
Se il consumatore ha assegnato un termine supplementare appropriato ai sensi dell’articolo 61 e questo scade senza consegna, può comunicare la risoluzione e chiedere la restituzione di quanto versato. Se invece è stata utilizzata correttamente una diffida ad adempiere ex articolo 1454, allo scadere infruttuoso del termine il contratto si risolve di diritto secondo la disciplina della diffida. È importante verificare quale percorso è stato effettivamente seguito prima di inviare una comunicazione che dichiari il contratto già risolto.
Se il venditore contesta la risoluzione, non restituisce le somme o nega il risarcimento richiesto, il consumatore può rivolgersi a un’associazione dei consumatori o a un professionista per valutare un tentativo stragiudiziale e, se necessario, l’azione davanti al giudice competente. Non esiste un’autorità amministrativa che, a seguito di una semplice segnalazione, ordini automaticamente al concessionario di rimborsare l’acquirente.
Se invece il problema riguarda una pubblicità o una pratica commerciale potenzialmente ingannevole, per esempio l’utilizzo sistematico di indicazioni sulla “pronta consegna” non corrispondenti alla realtà, è possibile presentare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La segnalazione all’AGCM serve alla vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette, ma non sostituisce il reclamo al venditore e non garantisce al singolo consumatore la restituzione delle somme o il risarcimento del danno.
Acquisto dell’Auto per Attività Professionale o d’Impresa
Le tutele dell’articolo 61 del Codice del Consumo riguardano il consumatore, cioè la persona fisica che acquista per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Se il veicolo viene acquistato nell’ambito dell’attività professionale o d’impresa, la disciplina consumeristica può quindi non essere applicabile e bisogna fare riferimento soprattutto al contratto e alle regole generali del Codice civile su adempimento, mora, diffida, risoluzione, caparra, penale e risarcimento.
La qualificazione non dipende soltanto dal fatto di possedere una partita IVA o di svolgere una professione, ma dalla finalità per la quale è stato concluso lo specifico contratto. Prima di utilizzare il fac simile è quindi opportuno verificare se l’acquisto è stato effettuato come consumatore oppure nell’esercizio dell’attività economica.