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Reclamo per Contratto non Richiesto – Modulo Word e PDF Editabile

Aggiornato il 12 Settembre 2025

Capita più spesso di quanto si pensi: ricevi una chiamata commerciale particolarmente insistente, ti fermano alla porta di casa, oppure scopri in bolletta o nell’area clienti online che sei passato a un nuovo fornitore o che ti hanno attivato un servizio senza che tu lo abbia mai chiesto. Questa guida ti spiega cosa fare subito e come strutturare un reclamo efficace per un contratto non richiesto, distinguendo i passaggi chiave nei settori energia e gas, telefonia e internet. Partiamo da un punto fermo: la legge italiana ti tutela in maniera molto chiara contro le forniture e i servizi mai richiesti e ti riconosce rimedi concreti, dal ripristino alla situazione precedente fino agli indennizzi e ai rimborsi delle somme addebitate.

Indice

  • Come Fare un Reclamo per Contratto non Richiesto
  • Tempi, rimborsi e indennizzi – Cosa aspettarsi concretamente
  • Quando segnalare all’Antitrust e perché può essere utile
  • Modulo Reclamo per Contratto non Richiesto Word e PDF Editabile

Come Fare un Reclamo per Contratto non Richiesto

Nel linguaggio del diritto dei consumatori, la “fornitura non richiesta” si verifica quando un professionista attiva beni o servizi senza che il consumatore abbia espresso un consenso valido. In queste ipotesi il Codice del Consumo stabilisce che non devi alcun pagamento: l’assenza di risposta non vale come consenso e qualsiasi prestazione economica pretesa è indebita. È scritto nero su bianco all’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo, che riguarda proprio acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, contenuti digitali e servizi in generale.

Accanto alle forniture non richieste c’è un’altra categoria molto frequente: i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza (per telefono o online). In questi casi la regola generale è il diritto di recesso entro 14 giorni, ma dal 2023 il legislatore ha previsto una tutela rafforzata quando il contratto nasce da visite a domicilio non richieste o da escursioni organizzate a fini promozionali: il termine per ripensarci sale a 30 giorni. È una novità introdotta dal d.lgs. 26/2023 che ha recepito la “Direttiva Omnibus” e che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy conferma nelle sue pagine informative.

Nel mondo delle telecomunicazioni esiste inoltre un onere di conferma su supporto durevole per i contratti telefonici: se l’operatore perfeziona un accordo al telefono, la registrazione della chiamata (o un altro supporto stabile) deve essere messa a disposizione dell’utente, proprio perché possa conservarla ed eventualmente far valere i propri diritti. Questa esigenza di prova è richiamata dalla regolazione AGCOM.

Cosa fare subito quando scopri un’attivazione mai richiesta

La prima mossa è mettere tutto per iscritto e in modo tracciabile. Invia un reclamo al professionista, preferendo canali che diano prova della data di invio e di ricezione (PEC o raccomandata A/R; in alternativa i form ufficiali dell’area clienti che generano protocollo). Nel testo indica con precisione perché disconosci il contratto o la fornitura, chiedi la cessazione immediata del servizio, lo storno di ogni addebito e il ripristino delle condizioni precedenti. Domanda espressamente che ti siano trasmessi gli elementi di prova dell’asserito consenso: copia del contratto firmato, registrazione della telefonata, log informatici con data, ora e indirizzo IP. Questa impostazione non è una formalità ma la base pratica per attivare i rimedi previsti dalla normativa sulle forniture non richieste e sul recesso.

Per i contratti energia e gas i tempi sono rapidi: il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari a un reclamo scritto motivato. Il mancato rispetto degli standard di qualità commerciali fissati da ARERA fa scattare indennizzi automatici in bolletta. Questi standard sono contenuti nel TIQV e nella relativa disciplina aggiornata, e definiscono sia i tempi di risposta sia gli importi dell’indennizzo in caso di ritardo.

Nel settore telefonia e internet la prassi di settore prevede un termine fino a 45 giorni per rispondere ai reclami, indicato nelle Carte dei Servizi degli operatori. Se l’operatore sfora il termine di Carta o norme AGCOM, maturano indennizzi per ritardo nella risposta, determinati dal Regolamento indennizzi AGCOM (delibera 347/18/CONS): 2,50 euro al giorno fino a un massimo di 300 euro. In caso di attivazione di servizi non richiesti lo stesso Regolamento prevede 5 euro per ogni giorno di attivazione.

Se l’operatore non risponde o nega l’errore – I percorsi di conciliazione

Se il tuo reclamo rimane senza riscontro o la risposta non è soddisfacente, puoi avviare una conciliazione gratuita e online. Per energia, gas, idrico e teleriscaldamento lo strumento è il Servizio Conciliazione dell’Autorità ARERA, accessibile tramite lo Sportello per il Consumatore Energia. La conciliazione è un passaggio extragiudiziale che spesso porta a storni e rimborsi senza dover andare in Tribunale.

Per telefonia, internet e servizi media la piattaforma è ConciliaWeb di AGCOM. Si accede con SPID, CIE o eIDAS; il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di chiedere la definizione della controversia all’Autorità. Se la conciliazione non va a buon fine, entro tre mesi dal verbale di mancato accordo puoi presentare l’istanza di definizione, con un provvedimento vincolante che può riconoscere indennizzi e rimborsi.

Energia e gas – Come funziona il ripristino allo stato precedente

Oltre al recesso e agli indennizzi, nel settore energia esiste un meccanismo specifico per gestire i contratti contestati per irregolarità nelle conferme, specie quando sono stati conclusi fuori dai locali o a distanza: la procedura di ripristino (o switching back) prevista dal TIRV di ARERA. In concreto, se presenti per tempo il reclamo e il venditore aderisce alla procedura, si può tornare al fornitore precedente alle stesse condizioni economiche di prima; per il periodo in cui si è eseguito il contratto contestato, il venditore deve applicare condizioni economiche regolate, ancorate ai servizi di tutela e senza il margine di commercializzazione (PCV/QVD). La disciplina è stata aggiornata nel 2024 proprio per armonizzarla con la graduale uscita dai servizi di tutela.

Questo significa che, laddove il venditore non sia in grado di dimostrare una corretta conferma del contratto, non solo si torna indietro rapidamente, ma si evita di pagare prezzi di mercato libero durante il periodo “viziato” dall’attivazione irregolare, limitando l’esborso ai soli costi di rete e approvvigionamento definiti dall’Autorità. È un passaggio molto concreto che ha ridotto i tempi di rientro nei casi di “switching non richiesto”.

Telefonia e Internet – Prove, indennizzi e limiti temporali

Nelle telecomunicazioni la prova del consenso è centrale. Se ti dicono che il contratto è stato concluso al telefono, pretendi la registrazione e verifica che contenga una tua accettazione chiara e informata delle condizioni economiche e tecniche. In mancanza di prova, il contratto è contestabile e gli addebiti devono essere stornati; inoltre, per ogni giorno in cui un servizio non richiesto resta attivo, maturano gli indennizzi previsti dalla delibera 347/18/CONS. Attenzione anche alle tempistiche: per ottenere gli indennizzi AGCOM è importante segnalare il disservizio entro tre mesi da quando ne sei venuto a conoscenza.

Se l’operatore non risponde nei termini di Carta o di regolazione, oltre agli indennizzi per mancata o tardiva risposta si possono sommare quelli per l’attivazione non richiesta. Nelle definizioni davanti a AGCOM e ai Corecom questi principi vengono applicati in modo sistematico, proprio con riferimento agli articoli 9 e 12 del Regolamento indennizzi.

Tempi, rimborsi e indennizzi – Cosa aspettarsi concretamente

Nel comparto energia il tempo di risposta al reclamo scritto è di 30 giorni; gli standard ARERA prevedono indennizzi automatici se il venditore sfora e fissano tempi anche per le rettifiche di fatturazione. La disciplina di qualità commerciale viene recepita nelle Carte dei fornitori e gli indennizzi compaiono in bolletta come accrediti automatici. Questo meccanismo serve a evitare che il cliente resti in sospeso per mesi senza esito.

Nel comparto TLC, come detto, vige il combinato disposto Carta/AGCOM: fino a 45 giorni per la risposta di molti operatori e 2,50 euro al giorno per ritardo nella risposta, 5 euro al giorno per servizi non richiesti, con tetti e regole di calcolo dettagliate nell’allegato A alla delibera 347/18/CONS. In caso di malfunzionamenti, sospensioni o ritardi nel passaggio di operatore, il Regolamento prevede ulteriori indennizzi giornalieri, anche cumulabili.

Infine, ricorda che per le forniture non richieste in senso stretto non sei tenuto ad alcuna prestazione: se ti hanno già addebitato somme, puoi chiederne lo storno e il rimborso, perché la legge esclude qualsiasi obbligo di pagamento. È una tutela generale che si affianca – non si sostituisce – ai percorsi di conciliazione e agli indennizzi.

Quando segnalare all’Antitrust e perché può essere utile

Se sospetti una pratica commerciale scorretta organizzata su larga scala (ad esempio teleselling aggressivo, marketing ingannevole o raccolta firme carpita), oltre a tutelarti individualmente puoi inviare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 26/2023 hanno irrigidito il quadro sanzionatorio: oggi l’AGCM può irrogare sanzioni fino a 10 milioni di euro, e nei casi più gravi il minimo non può essere inferiore a 50.000 euro. La tua segnalazione non sostituisce il reclamo, ma contribuisce a fermare condotte ripetute.

Modulo Reclamo per Contratto non Richiesto Word e PDF Editabile

Di seguito viene proposto un modulo reclamo per contratto non richiesto Word e PDF editabile.

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Reclamo per Contratto non Richiesto Word

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Filed Under: Energia

Luca Bruno

About Luca Bruno

Luca Bruno è un apprezzato divulgatore e esperto nel campo del diritto dei consumatori, con una passione per l'educare e l'informare. Forte di una formazione giuridica e di anni di esperienza nel settore, Luca ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle sfide che i consumatori affrontano quotidianamente, dai piccoli disguidi agli intricati problemi legati ai reclami.

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