L’autocertificazione permette ai cittadini di esibire, alla Pubblica Amministrazione e ai gestori dei servizi di pubblica utilità, le informazioni contenute nei registri pubblici, senza dovere presentare il certificato originale, ma autodichiarando informazioni relative alla propria persona e a fatti di cui è a diretta conoscenza.
La normativa relativa all’autocertificazione si trova nell’articolo 2 della Legge n.15/1968, successivamente integrata nel Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, che contiene le informazioni relative all’applicabilità dell’autocertificazione.
Attraverso le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni è possibile quindi attestare i propri dati anagrafici, il proprio stato civile, la situazione fiscale o i titoli in proprio possesso.
Possono presentare un’autocertificazione, cioè una dichiarazione sostitutiva del certificato occorrente
-I cittadini italiani
-I cittadini dell’Unione europea
-I cittadini extracomunitari con regolare soggiorno in Italia, relativamente ai dati e ai fatti che possono essere certificati in Italia dalla Pubblica amministrazione.
L’autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, come enti locali, scuole, prefetture e motorizzazione, e nei rapporti con le aziende che gestiscono servizi pubblici, come Poste, Enel, Aci e Aziende del Gas.
Questi soggetti hanno infatti l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
L’articolo 328 del codice Penale stabilisce che se un pubblico ufficiale o un funzionario del pubblico ufficio non ammette un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accettarla, rischia una sanzione per omissione o rifiuto atti d’ufficio.
In questo caso è quindi possibile fare un reclamo per autocertificazione non accettata.
Il cittadino deve, per iniziare, verificare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica. Inoltre bisogna accertare il numero di protocollo della pratica e il tipo di procedimento attribuito.
Il cittadino ha infatti il diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Una volta ottenuti i dati, il cittadino deve richiedere, in forma scritta, le motivazioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica – ROMA.
Nel caso in cui entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l’incaricato non risponda per esporre le motivazioni del rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032,91 euro. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d’ufficio, pertanto non sono richieste querele o istanze. Questo significa che il cittadino che si vede rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, ha la possibilità di denunciare semplicemente l’omissione di atti d’ufficio.