Quando un rapporto di lavoro privato è cessato e il TFR non viene liquidato nei tempi dovuti, il lavoratore può inviare una diffida scritta al datore di lavoro chiedendo il pagamento e indicando un termine ragionevole per adempiere. Non esiste però un termine nazionale unico, come 7 o 10 giorni dalla cessazione, entro il quale ogni datore deve necessariamente pagare: occorre verificare il CCNL applicato, gli accordi eventualmente intervenuti e le concrete modalità di elaborazione delle competenze finali.
La diffida è particolarmente utile perché permette di formulare una richiesta inequivoca, documentare l’inadempimento e, se redatta in modo idoneo, interrompere la prescrizione. La disciplina descritta di seguito riguarda principalmente il lavoro privato. Per i dipendenti pubblici TFR e TFS seguono regole e termini di pagamento specifici gestiti dall’INPS, consultabili nella guida INPS sui termini di liquidazione del TFR e TFS pubblico.
Indice
Fac Simile Diffida per Pagamento TFR
Di seguito è disponibile il fac simile redazionale da utilizzare come base per richiedere il TFR non pagato. Il modello deve essere adattato alla data di cessazione, al CCNL applicato, all’importo effettivamente risultante dai conteggi e all’eventuale destinazione di quote al Fondo di Tesoreria INPS o alla previdenza complementare.
Quando il TFR Deve Essere Pagato
L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto. Il TFR viene calcolato secondo il meccanismo previsto dalla norma e gli accantonamenti, esclusa la quota maturata nell’anno, vengono rivalutati con il tasso composto dall’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il diritto diventa esigibile con la cessazione del rapporto, ma ciò non significa che esista per legge un identico numero di giorni entro il quale qualsiasi azienda debba materialmente eseguire il bonifico. Alcuni contratti collettivi disciplinano la liquidazione delle competenze di fine rapporto; in altri casi il pagamento avviene con il normale ciclo paghe successivo alla cessazione.
Prima di indicare nella diffida che il datore è in ritardo è quindi opportuno controllare il CCNL applicato e la data entro la quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Se tale termine è già decorso, la lettera può chiedere il saldo entro una scadenza breve e ragionevole, per esempio 7 o 10 giorni dal ricevimento, precisando però che si tratta del termine assegnato con la diffida e non di una scadenza generale stabilita dall’articolo 2120.
Quanto TFR Chiedere nella Diffida
Se l’azienda ha già consegnato un cedolino o un prospetto di liquidazione, la diffida può richiamare l’importo risultante da quel documento, sottraendo eventuali anticipazioni già percepite e tenendo conto delle somme legittimamente destinate a terzi.
Quando invece il conteggio aziendale non è disponibile, è preferibile evitare di presentare come certo un importo netto calcolato autonomamente. Il TFR è assoggettato a tassazione separata e il netto effettivamente liquidabile dipende anche dagli adempimenti fiscali del sostituto d’imposta. Si può indicare un importo lordo stimato o la somma risultante dai propri conteggi, chiedendo al datore di trasmettere il calcolo definitivo.
È utile chiedere il cedolino relativo alla liquidazione del TFR o altro prospetto che consenta di comprendere quota maturata, rivalutazione, anticipazioni, eventuali trattenute e imposte applicate. La Certificazione Unica, invece, segue i termini fiscali previsti per l’anno in cui le somme sono state corrisposte: non deve essere presentata nella diffida come un documento che il datore è sempre obbligato a produrre contestualmente al pagamento del TFR.
Interessi e Rivalutazione sul TFR Pagato in Ritardo
La rivalutazione prevista dall’articolo 2120 riguarda il meccanismo di formazione del TFR fino alla cessazione del rapporto. Il ritardo successivo nel pagamento pone invece il problema degli accessori dovuti sul credito ormai esigibile.
Nel processo del lavoro l’articolo 429 c.p.c. stabilisce che, quando il giudice condanna il datore al pagamento di crediti di lavoro, deve riconoscere gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente derivante dalla diminuzione di valore del credito, con decorrenza dalla maturazione del diritto.
Nella diffida è quindi sufficiente chiedere il TFR dovuto oltre agli interessi e agli ulteriori accessori spettanti secondo la legge, evitando di sommare autonomamente coefficienti diversi senza avere prima verificato il criterio applicabile al caso concreto.
Prescrizione del TFR
Il diritto al TFR è soggetto alla prescrizione di cinque anni. L’articolo 2948, n. 5, del Codice civile assoggetta infatti alla prescrizione quinquennale le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché il TFR diventa esigibile alla cessazione, è da quel momento che il lavoratore deve prestare particolare attenzione al decorso del termine. Una richiesta scritta che valga a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 c.c., facendo decorrere un nuovo periodo prescrizionale.
Per ottenere questo risultato non basta una comunicazione vaga. È opportuno identificare il rapporto cessato e chiedere in maniera chiara il pagamento del credito. PEC e raccomandata A/R sono particolarmente utili perché consentono di documentare l’invio e la ricezione.
Cosa Scrivere nella Diffida
La lettera dovrebbe riportare nome e dati del lavoratore, denominazione del datore, data di assunzione e cessazione e, quando utile, CCNL, livello o qualifica. Deve poi indicare che il TFR non è stato pagato, oppure che è stato liquidato solo parzialmente, e formulare una richiesta precisa di saldo.
Se l’importo è già stato determinato dall’azienda può essere riportato nella lettera. Se il conteggio è ancora controverso o non disponibile, si può chiedere il pagamento di quanto effettivamente dovuto ai sensi dell’articolo 2120 c.c. insieme alla consegna del relativo prospetto.
È utile indicare l’IBAN sul quale effettuare il pagamento e chiedere un riscontro scritto. Non è invece necessario domandare genericamente la “regolarizzazione contributiva” come se il TFR fosse un ordinario contributo previdenziale: bisogna distinguere il TFR rimasto presso il datore, quello conferito al Fondo di Tesoreria e le quote destinate alla previdenza complementare.
Fondo di Tesoreria INPS e TFR
Per alcuni datori di lavoro le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare devono essere versate al Fondo di Tesoreria INPS.
La disciplina è cambiata in modo sostanziale dal 2026. La legge di bilancio 2026 ha introdotto nuove soglie calcolate sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente. Per i periodi di paga 2026 e 2027 l’obbligo riguarda i datori che hanno occupato mediamente almeno 60 addetti; la soglia sarà di 50 addetti dal 2028 al 2031 e di 40 addetti dal 2032.
Non è quindi più corretto affermare in modo generale che il Fondo di Tesoreria riguarda semplicemente tutte le aziende con almeno 50 dipendenti.
Un altro punto importante è che, normalmente, il TFR viene liquidato integralmente dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria. Solo quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa per il pagamento diretto, la domanda al Fondo viene inoltrata dal datore di lavoro. L’INPS specifica che in tale situazione soltanto il datore può presentare la domanda telematica per il pagamento diretto al lavoratore.
La diffida deve quindi essere indirizzata comunque al datore, chiedendo il pagamento del TFR e, se l’azienda afferma che deve intervenire direttamente il Fondo di Tesoreria, gli estremi della pratica avviata.
TFR Destinato a un Fondo Pensione
Se durante il rapporto il lavoratore ha destinato il TFR maturando a una forma di previdenza complementare, quella quota non resta un normale debito di TFR da liquidare direttamente insieme alle competenze finali.
Le somme versate confluiscono nella posizione previdenziale individuale e le possibilità di mantenerla, trasferirla, riscattarla o ottenere successivamente una prestazione dipendono dalla normativa sulla previdenza complementare e dalle condizioni della forma pensionistica. La cessazione del rapporto non comporta quindi automaticamente il pagamento dell’intera posizione da parte del fondo.
Se invece il datore ha trattenuto quote destinate alla previdenza complementare senza versarle, la contestazione riguarda un’omissione contributiva verso il fondo pensione. In caso di insolvenza del datore esiste anche uno specifico Fondo INPS di garanzia della posizione previdenziale complementare, distinto dal Fondo di garanzia del TFR.
Cosa Fare se il Datore non Paga dopo la Diffida
Se il termine assegnato decorre senza pagamento, il lavoratore può valutare una richiesta di intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, utilizzando il servizio e la modulistica messi a disposizione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Quando, nell’ambito dell’attività di vigilanza, gli ispettori accertano inosservanze della disciplina contrattuale dalle quali derivano crediti patrimoniali del lavoratore, l’articolo 12 del D.Lgs. 124/2004 consente l’adozione della diffida accertativa. Il datore può, entro 30 giorni dalla notifica, promuovere il tentativo di conciliazione o proporre ricorso secondo quanto previsto dalla norma. Decorso inutilmente il termine, in caso di mancato accordo o di rigetto del ricorso, il provvedimento acquista efficacia di titolo esecutivo.
Non è però il lavoratore a “emettere” la diffida accertativa e la sua adozione non è automatica dopo una normale lettera di sollecito: è un provvedimento dell’Ispettorato che presuppone gli accertamenti previsti dall’articolo 12 del D.Lgs. 124/2004.
Decreto Ingiuntivo e Causa di Lavoro
Il lavoratore può inoltre rivolgersi al giudice del lavoro. Quando il credito è supportato da documentazione idonea può essere valutata la richiesta di un decreto ingiuntivo; se invece il calcolo è contestato o occorrono accertamenti più ampi, la domanda può essere proposta con il rito del lavoro.
Buste paga, cedolino finale, CU già disponibili, comunicazione di cessazione, contratto, conteggi aziendali, estratti della posizione previdenziale e corrispondenza con il datore possono assumere rilievo probatorio a seconda della controversia.
La provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo non deve essere presentata come automatica per qualsiasi TFR non pagato. Dipende dai presupposti previsti dal codice di procedura civile e dalla documentazione disponibile nel singolo caso.
TFR negli Appalti
Quando il lavoratore era dipendente di un’impresa appaltatrice può assumere rilievo la responsabilità solidale prevista dall’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003. Nei contratti ai quali la disposizione si applica, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con appaltatore e subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, anche per le quote di TFR maturate in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
Non si può quindi chiedere automaticamente al committente qualsiasi TFR maturato durante l’intero rapporto di lavoro se soltanto una parte di esso è riferibile all’appalto interessato.
Occorre inoltre distinguere gli appalti privati dai contratti delle pubbliche amministrazioni, per i quali l’articolo 29, comma 2, non opera nello stesso modo. La responsabilità del committente deve perciò essere verificata prima di inviare una richiesta di pagamento in solido.
TFR nella Somministrazione di Lavoro
Nella somministrazione il datore formale è l’agenzia per il lavoro, alla quale va indirizzata la prima richiesta di pagamento. L’articolo 35 del D.Lgs. 81/2015 prevede però che l’utilizzatore sia obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali.
La somministrazione non deve quindi essere confusa con l’appalto e la responsabilità dell’utilizzatore non va fondata sull’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003. Prima di estendere la diffida all’utilizzatore è opportuno individuare con precisione le somme interessate e la disciplina applicabile alla missione.
Datore Insolvente e Fondo di Garanzia INPS
Quando il datore non paga perché si trova in stato di insolvenza, può intervenire il Fondo di garanzia INPS del TFR e dei crediti di lavoro, istituito dalla legge 297/1982.
Il Fondo non interviene per il semplice fatto che una diffida sia rimasta senza risposta. Se il datore è soggetto a procedura concorsuale, servono la cessazione del rapporto, l’apertura della procedura e l’accertamento del credito secondo le regole applicabili. Se il datore non è assoggettabile a procedura concorsuale, la disciplina richiede normalmente che il lavoratore disponga di un titolo e abbia tentato inutilmente l’esecuzione sul patrimonio del datore.
Il Fondo garantisce il TFR accertato e, ricorrendone gli specifici requisiti, anche determinati crediti retributivi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto. Questi ultimi devono inoltre collocarsi nel periodo di riferimento previsto dal D.Lgs. 80/1992 e non vanno quindi descritti semplicemente come “le ultime tre mensilità sempre pagate dall’INPS”.
Quali Documenti Conservare
È opportuno conservare lettera di assunzione o contratto, comunicazione di cessazione, buste paga, eventuali prospetti del TFR, prove delle anticipazioni ricevute, comunicazioni sulla destinazione del TFR, precedenti richieste inviate all’azienda e ricevute della PEC o della raccomandata.
Se il TFR era destinato al Fondo di Tesoreria o alla previdenza complementare possono essere utili anche le informazioni ricavabili dall’INPS e dal fondo pensione. Se si valuta il Fondo di garanzia per insolvenza saranno invece necessari i documenti richiesti dall’INPS in base alla procedura concorsuale o esecutiva concretamente applicabile.
Certificazione Unica e Documenti Fiscali
Il TFR è soggetto a tassazione separata. Il datore, quale sostituto d’imposta, deve effettuare gli adempimenti fiscali previsti e certificare le somme corrisposte secondo la disciplina della Certificazione Unica.
La CU non deve però essere richiesta nella lettera come se dovesse necessariamente essere consegnata insieme al bonifico del TFR. La certificazione relativa alle somme corrisposte segue i termini annuali stabiliti dalla normativa fiscale. Nella diffida è più utile chiedere subito il cedolino o prospetto di liquidazione che mostri il calcolo del TFR e le ritenute operate, precisando che resta dovuta la certificazione fiscale nei termini previsti dalla legge.
Esempio Diffida Generica per Pagamento TFR
Oggetto: Diffida al pagamento del TFR maturato alla cessazione del rapporto
Io sottoscritto/a [Nome e Cognome], già dipendente della Vostra società dal [data] al [data], con la presente Vi chiedo il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e non ancora corrisposto.
Secondo [il prospetto aziendale/i conteggi in mio possesso], l’importo risulta pari a euro [importo lordo oppure indicare “da determinare secondo il conteggio definitivo”], fatto salvo il corretto conguaglio fiscale e ogni ulteriore somma spettante.
Vi invito a effettuare il pagamento entro [7/10] giorni dal ricevimento della presente sul seguente IBAN: [IBAN], trasmettendo contestualmente il cedolino o prospetto di liquidazione con indicazione dei conteggi effettuati, delle eventuali anticipazioni e delle ritenute applicate.
Chiedo inoltre gli interessi e gli ulteriori accessori spettanti secondo la normativa applicabile dalla data di esigibilità del credito.
La presente costituisce formale richiesta di adempimento e viene inviata anche ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c. In mancanza di pagamento mi riservo di rivolgermi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e all’autorità giudiziaria competente.
Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]
Esempio Diffida con Termine Previsto dal CCNL
Oggetto: Diffida al pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto
Il mio rapporto di lavoro, regolato dal CCNL [indicare], è cessato in data [data]. Il termine previsto dal contratto collettivo per la liquidazione delle competenze di fine rapporto risulta decorso senza che sia stato corrisposto il TFR.
Vi chiedo pertanto di provvedere entro [termine] al pagamento del TFR effettivamente dovuto e delle altre competenze di fine rapporto rimaste insolute, con accredito sull’IBAN [indicare].
Chiedo inoltre di ricevere il cedolino finale e il dettaglio del calcolo del TFR, comprese eventuali anticipazioni o trattenute. La Certificazione Unica relativa alle somme erogate dovrà essere rilasciata nei termini fiscali previsti.
In difetto mi riservo di presentare richiesta di intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e di promuovere le azioni giudiziali necessarie per il recupero del credito.
Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]
Esempio Diffida per TFR Maturato in un Appalto
Oggetto: Richiesta pagamento TFR e responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003
Io sottoscritto/a [nome], dipendente di [appaltatore] dal [data] al [data], ho prestato attività nell’ambito dell’appalto svolto presso [committente] nel periodo [indicare]. A seguito della cessazione del rapporto risulta non corrisposto il TFR.
Diffido il mio datore di lavoro al pagamento entro [termine] delle somme dovute. La presente viene inviata anche al committente [denominazione], affinché valuti la propria responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 limitatamente alle quote di TFR e agli altri trattamenti maturati nel periodo di esecuzione dell’appalto e nei limiti temporali previsti dalla norma.
Chiedo che mi venga comunicato il conteggio analitico delle somme e che il pagamento venga effettuato sull’IBAN [indicare].
In assenza di adempimento mi riservo di esercitare le tutele amministrative e giudiziali previste dalla legge nei confronti dei soggetti effettivamente obbligati.
Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]
Esempio Diffida per Fondo Tesoreria o Previdenza Complementare
Oggetto: TFR non liquidato – richiesta pagamento e indicazione della destinazione delle quote
In relazione alla cessazione del mio rapporto di lavoro in data [data], non risulta ancora liquidato il TFR di mia spettanza.
Vi invito a comunicarmi entro [termine] il conteggio complessivo del TFR, distinguendo le quote rimaste a carico azienda da quelle eventualmente versate al Fondo di Tesoreria INPS o destinate alla previdenza complementare.
Per le somme di competenza del Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i presupposti per il pagamento diretto da parte dell’INPS, Vi chiedo di avviare la procedura prevista e di comunicarmi gli estremi della relativa domanda. Per le quote destinate alla previdenza complementare Vi chiedo di confermare l’avvenuto versamento alla forma pensionistica interessata.
Resta ferma la richiesta di immediato pagamento delle somme che risultano direttamente dovute dal datore di lavoro.
Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]
Esempio Diffida in Caso di Datore Insolvente
Oggetto: Diffida al pagamento del TFR non corrisposto
Il rapporto di lavoro intercorso tra il sottoscritto/a e [datore] è cessato in data [data] e il trattamento di fine rapporto maturato non risulta ancora pagato.
Vi invito a corrispondere entro [termine] il TFR dovuto, pari secondo [cedolino/conteggio] a euro [importo], salvo conguaglio, mediante pagamento sul seguente IBAN: [indicare].
In mancanza di adempimento procederò con gli strumenti necessari all’accertamento e al recupero del credito. Qualora risulti una situazione di insolvenza rilevante ai sensi della legge 297/1982, valuterò inoltre la richiesta di intervento del Fondo di garanzia INPS dopo avere acquisito i presupposti e la documentazione richiesti dalla relativa procedura.
La presente costituisce formale richiesta di pagamento e viene inviata anche ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]