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Diffida per Molestie Telefoniche – Fac Simile e Guide

Aggiornato il 1 Ottobre 2026

Una diffida per molestie telefoniche serve a comunicare in modo inequivoco che chiamate, messaggi o altri contatti indesiderati devono cessare. Può essere utile per documentare la volontà di non essere più contattati e, nel caso del telemarketing, può contenere anche l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità promozionali.

La diffida, però, non è un passaggio obbligatorio prima di presentare una querela e non sostituisce gli strumenti previsti dalla legge. Se le comunicazioni contengono minacce, assumono carattere persecutorio oppure esiste un rischio attuale per la sicurezza, non è necessario attendere una risposta alla lettera prima di rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Nei casi di pericolo immediato il riferimento è il numero unico di emergenza 112.

Indice

  • Fac Simile Diffida per Molestie Telefoniche
  • Quando Inviare una Diffida per Molestie Telefoniche
  • Molestie Tramite WhatsApp, SMS e Altre App
  • Molestie, Minacce e Stalking non Sono la Stessa Cosa
  • Ammonimento del Questore per Atti Persecutori
  • Come Scrivere la Diffida a una Persona Privata
  • Come Inviare la Diffida
  • Telefonate Commerciali Indesiderate
  • Cosa Chiedere all’Azienda che Fa Telemarketing
  • Quanto Tempo ha l’Azienda per Rispondere alla Richiesta Privacy
  • Registro Pubblico delle Opposizioni
  • Cosa Fare se le Telefonate Commerciali Continuano
  • Numeri Falsificati e Spoofing
  • Quali Prove Conservare
  • Esempio Diffida per Molestie Telefoniche tra Privati
  • Esempio Diffida per Telemarketing Indesiderato
  • Cosa Fare se le Molestie Continuano

Fac Simile Diffida per Molestie Telefoniche

Di seguito è disponibile un fac simile redazionale di diffida per molestie telefoniche. Il modello deve essere adattato al caso concreto distinguendo, in particolare, le molestie provenienti da una persona fisica dalle chiamate promozionali effettuate da un’impresa o da un call center. Non si tratta di un modulo ufficiale della Polizia, del Garante Privacy o del Registro Pubblico delle Opposizioni.

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Fac Simile Lettera di Diffida per Molestie Telefoniche
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Quando Inviare una Diffida per Molestie Telefoniche

La diffida può essere utile quando una persona continua a telefonare o inviare messaggi nonostante sia stato chiarito che i contatti non sono graditi. Permette di indicare le condotte contestate, chiedere che cessino e conservare una prova della richiesta effettuata.

Non bisogna però partire dal presupposto che qualsiasi telefonata indesiderata integri automaticamente un reato. L’articolo 660 del Codice penale punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo reca a qualcuno molestia o disturbo.

Con il D.Lgs. 150/2022, la cosiddetta riforma Cartabia, l’articolo 660 è diventato normalmente procedibile a querela della persona offesa. Si procede invece d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace per età o infermità.

Per la querela vale, salvo discipline speciali, il termine generale di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto. La diffida non sospende e non proroga questo termine. Se si intende procedere penalmente, non bisogna quindi attendere inutilmente l’esito della lettera. Le informazioni generali sulla querela sono disponibili anche sul sito del Ministero della Giustizia.

Molestie Tramite WhatsApp, SMS e Altre App

Le molestie telefoniche non sono limitate alle chiamate vocali. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto che anche l’invio di SMS e messaggi WhatsApp può integrare l’articolo 660 c.p. quando la comunicazione presenta la necessaria invasività e ricorrono gli altri elementi del reato.

Anche per altre applicazioni di messaggistica la valutazione dipende dalle concrete modalità con cui i messaggi raggiungono il destinatario. Non è quindi corretto affermare che qualsiasi messaggio inviato attraverso Internet integri automaticamente una molestia telefonica. La qualificazione dipende dalla condotta, dalla sua invasività, dal contesto e dal motivo per il quale viene posta in essere.

È utile conservare screenshot nei quali siano visibili, quando possibile, mittente, data e ora, oltre al registro delle chiamate e agli eventuali messaggi vocali. È preferibile mantenere i file originali senza modificarli. La documentazione può essere utile, ma spetterà all’autorità competente valutarne il valore nel caso concreto.

Molestie, Minacce e Stalking non Sono la Stessa Cosa

La qualificazione può cambiare se le comunicazioni contengono minacce o diventano parte di una condotta persecutoria reiterata.

L’articolo 612 c.p. disciplina la minaccia, cioè la prospettazione a un’altra persona di un danno ingiusto. Nella fattispecie ordinaria il reato è perseguibile a querela e si applica normalmente il termine generale di tre mesi. La normativa contempla tuttavia ipotesi nelle quali si procede d’ufficio, per cui in presenza di minacce gravi o di circostanze particolari non è opportuno determinare autonomamente il regime di procedibilità basandosi soltanto sul contenuto di un messaggio.

Gli atti persecutori disciplinati dall’articolo 612-bis c.p. richiedono invece condotte reiterate di minaccia o molestia che producano almeno uno degli eventi previsti dalla norma: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina oppure la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.

Per gli atti persecutori il termine ordinario per presentare querela è di sei mesi. Sono previste anche ipotesi di procedibilità d’ufficio, per esempio quando ricorrono alcune condizioni espressamente previste dalla legge.

Una serie di telefonate insistenti non deve quindi essere definita automaticamente “stalking”. Sono necessari la reiterazione delle condotte e almeno uno degli eventi indicati dall’articolo 612-bis.

Ammonimento del Questore per Atti Persecutori

Quando ricorrono condotte che possono essere riconducibili agli atti persecutori è possibile valutare anche l’ammonimento del Questore. È uno strumento preventivo diverso dalla querela.

Per gli atti persecutori, la persona offesa può chiedere l’ammonimento fino a quando non abbia presentato querela. L’istanza può essere presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e il Questore, dopo le verifiche necessarie, decide se adottare il provvedimento. Le informazioni della Polizia di Stato sull’ammonimento chiariscono questa funzione preventiva.

Non è quindi corretto presentare diffida, querela e ammonimento come passaggi obbligatori da eseguire in sequenza. La scelta dipende dalla gravità dei fatti e dallo strumento più adatto alla situazione concreta.

Come Scrivere la Diffida a una Persona Privata

La comunicazione dovrebbe descrivere i fatti senza utilizzare qualificazioni penali categoriche quando non sono già state accertate. È preferibile indicare da quando si ricevono le chiamate o i messaggi, attraverso quali numeri o profili, con quale frequenza e, quando necessario, quale contenuto viene contestato.

La richiesta centrale deve essere semplice: cessare ogni ulteriore contatto indesiderato attraverso telefono, SMS, applicazioni di messaggistica o altri canali indicati nella lettera.

La diffida non crea da sola un provvedimento giudiziario di “divieto di contatto”. Può documentare che il destinatario è stato espressamente invitato a interrompere le comunicazioni, ma un vero ordine coercitivo richiede i presupposti e gli strumenti previsti dalla legge.

Non esiste nemmeno un termine legale generale di 48 o 72 ore entro il quale il destinatario debba fornire una dichiarazione di impegno. È possibile chiedere la cessazione immediata dei contatti e, se utile, fissare un termine ragionevole per una conferma scritta, senza presentarlo come una scadenza prevista dalla legge.

Come Inviare la Diffida

Quando interessa dimostrare che la comunicazione è stata inviata e ricevuta è preferibile utilizzare un mezzo tracciabile. Una PEC inviata a un indirizzo PEC oppure una raccomandata con ricevuta di ritorno consentono di documentare con maggiore precisione l’invio.

Se il destinatario è una persona fisica e non se ne conosce la PEC, la raccomandata può essere la soluzione più semplice. Se invece la situazione presenta rischi per la sicurezza o si teme che un ulteriore contatto possa aggravare la condotta, è opportuno valutare se sia preferibile rivolgersi direttamente alle autorità anziché comunicare personalmente con l’autore.

Telefonate Commerciali Indesiderate

Il telemarketing richiede un’impostazione diversa dalle molestie provenienti da un privato. Una telefonata commerciale indesiderata non integra automaticamente il reato previsto dall’articolo 660 c.p. Per fermare il marketing diretto assumono particolare importanza il diritto di opposizione previsto dal GDPR e il Registro Pubblico delle Opposizioni.

L’articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 riconosce all’interessato il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto. Quando l’opposizione viene esercitata, i dati non possono più essere trattati per quelle finalità.

La richiesta deve essere indirizzata al titolare del trattamento, normalmente l’impresa nel cui interesse viene effettuata la campagna. Quando noto, può essere coinvolto anche il call center o altro soggetto che tratta i dati per conto dell’azienda. Il Garante Privacy suggerisce proprio di individuare, quando possibile, il soggetto economico per conto del quale è avvenuta la chiamata.

Cosa Chiedere all’Azienda che Fa Telemarketing

Nella comunicazione è sufficiente dichiarare in modo inequivoco l’opposizione a qualsiasi ulteriore trattamento del proprio numero per marketing diretto. Non è necessario motivare l’opposizione.

Quando è utile ricostruire come sia stato ottenuto il numero, è possibile esercitare anche il diritto di accesso previsto dall’articolo 15 GDPR, chiedendo le informazioni previste dalla normativa, tra cui l’origine dei dati quando non sono stati raccolti direttamente presso l’interessato e le informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari.

È possibile chiedere anche la cancellazione dei dati ai sensi dell’articolo 17 GDPR quando ne ricorrono i presupposti. Non bisogna però presentare la cancellazione dell’intero dato come conseguenza automatica di qualsiasi opposizione: l’azienda potrebbe avere una diversa e legittima necessità di conservare alcune informazioni, per esempio per obblighi di legge o per la gestione di un rapporto contrattuale. Resta fermo che, dopo una valida opposizione al marketing diretto, il numero non può continuare a essere trattato per quella specifica finalità promozionale.

Quanto Tempo ha l’Azienda per Rispondere alla Richiesta Privacy

Non esiste un termine generale di 5 o 10 giorni per rispondere a una richiesta di esercizio dei diritti GDPR. In base all’articolo 12 del Regolamento, il titolare deve fornire informazioni sull’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento.

Il termine può essere prorogato di altri due mesi quando ciò sia necessario per la complessità o il numero delle richieste, ma il titolare deve informare l’interessato della proroga e dei motivi del ritardo entro il primo mese. Le modalità ufficiali per esercitare i diritti sono disponibili nella sezione modulistica del Garante Privacy.

Questo termine riguarda il riscontro all’esercizio dei diritti. L’opposizione al marketing, una volta validamente esercitata, impedisce invece di continuare a utilizzare i dati per tale finalità.

Registro Pubblico delle Opposizioni

Per le chiamate commerciali è possibile iscrivere al Registro Pubblico delle Opposizioni i numeri fissi e mobili di cui si è intestatari. Il servizio è gratuito.

L’iscrizione annulla i consensi al telemarketing e alla cessione dei dati a terzi per finalità promozionali rilasciati prima dell’iscrizione. L’efficacia della richiesta interviene entro 15 giorni.

L’iscrizione non significa però che qualsiasi futura telefonata commerciale sia automaticamente illecita. Restano possibili, nei limiti previsti dalla normativa, i contatti relativi a contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni e le chiamate basate su uno specifico consenso rilasciato dopo l’iscrizione al Registro.

Se dopo l’iscrizione viene nuovamente rilasciato un consenso al telemarketing, è possibile utilizzare la funzione di rinnovo del RPO per annullare i consensi maturati successivamente. L’iscrizione ordinaria, invece, non scade.

Cosa Fare se le Telefonate Commerciali Continuano

Se le chiamate continuano nonostante l’opposizione espressamente comunicata allo stesso titolare, il Garante mette a disposizione un servizio telematico specifico per la segnalazione delle comunicazioni indesiderate, raggiungibile dalla propria pagina dei servizi online.

La segnalazione telemarketing e il reclamo al Garante non sono esattamente lo stesso strumento. Il reclamo previsto dall’articolo 77 GDPR è un procedimento formale con cui l’interessato lamenta una violazione della disciplina sulla protezione dei dati e chiede l’intervento dell’Autorità. Il Garante pubblica modelli e indicazioni separati per reclamo, segnalazione ed esercizio dei diritti.

Non è necessario chiedere al Garante di applicare una specifica sanzione. Spetta all’Autorità valutare i fatti e decidere quali provvedimenti adottare.

Numeri Falsificati e Spoofing

Il numero visualizzato sul telefono non identifica sempre con certezza il soggetto che ha originato la chiamata. Il fenomeno della falsificazione dell’identificativo chiamante, noto come CLI spoofing, ha portato AGCOM a introdurre misure tecniche di contrasto, ulteriormente rafforzate nel 2026 con la delibera 21/26/CIR.

Se si sospetta uno spoofing, non è prudente inviare una diffida alla persona o all’impresa apparentemente intestataria del numero basandosi esclusivamente sul dato mostrato dal telefono. È più utile annotare data e ora della chiamata, identificare il marchio o la società dichiarata dall’operatore e utilizzare i canali del Garante o degli altri soggetti competenti.

Quali Prove Conservare

Per telefonate e messaggi indesiderati è utile conservare il registro delle chiamate, screenshot, messaggi, eventuali voicemail e ogni comunicazione con la quale era già stato chiesto di interrompere i contatti. Un semplice diario cronologico con data, ora, numero o profilo e breve descrizione dell’episodio aiuta a ricostruire la frequenza della condotta.

In un caso di telemarketing possono essere utili anche la prova dell’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, la data dell’eventuale opposizione inviata all’azienda e le successive chiamate riconducibili allo stesso titolare.

Non bisogna alterare screenshot, registri o file originali. La documentazione raccolta non ha automaticamente un determinato valore probatorio: la sua utilizzabilità e forza dimostrativa dipendono dal procedimento e dalle modalità con cui è stata acquisita.

Esempio Diffida per Molestie Telefoniche tra Privati

Modello 1 – Richiesta di Cessazione dei Contatti

Oggetto: Diffida a cessare chiamate e comunicazioni indesiderate

Con la presente contesto le ripetute chiamate e/o i messaggi provenienti dal numero o profilo [indicare], ricevuti a partire dal [data], con frequenza [indicare] e aventi il seguente contenuto o modalità: [descrizione essenziale].

Tali contatti non sono da me desiderati e mi arrecano molestia e disturbo. La diffido pertanto dal proseguire con ulteriori chiamate, SMS, messaggi o altre comunicazioni attraverso i canali sopra indicati.

La invito a cessare immediatamente tali condotte e, se ritenuto necessario, a confermarmi per iscritto entro [termine ragionevole] che non verranno reiterate.

In caso di prosecuzione dei comportamenti mi riservo di rivolgermi alle autorità competenti e di utilizzare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, inclusa, quando ne ricorrano i presupposti, la presentazione di querela.

Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]

Modello 2 – Telefonate o Messaggi con Contenuto Minaccioso

Oggetto: Diffida a cessare comunicazioni indesiderate e minacciose

In data [date] ho ricevuto dal numero/profilo [indicare] le seguenti comunicazioni: [riportare in modo essenziale le espressioni rilevanti e il contesto].

Con la presente Le comunico espressamente che tali contatti non sono graditi e La diffido dal proseguire con ulteriori telefonate, messaggi o comunicazioni nei miei confronti.

Mi riservo di sottoporre i fatti alle autorità competenti affinché ne venga valutata la rilevanza ai sensi dell’articolo 612 c.p. o di altre disposizioni applicabili. La presente comunicazione non comporta rinuncia alla presentazione della querela né sospende i relativi termini.

Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]

Modello 3 – Contatti Reiterati Potenzialmente Persecutori

Oggetto: Diffida a cessare contatti reiterati e indesiderati

A partire dal [data] ricevo ripetutamente chiamate e/o messaggi da [numero/profilo], con le seguenti modalità: [descrizione degli episodi]. Ho già manifestato in data [data, se applicabile] la volontà di non ricevere ulteriori contatti.

La diffido pertanto dal proseguire con qualsiasi ulteriore comunicazione indesiderata nei miei confronti attraverso telefono, messaggistica, social network o altri canali.

La reiterazione dei fatti e le relative conseguenze saranno sottoposte, se necessario, alle autorità competenti affinché venga valutata anche l’eventuale applicabilità dell’articolo 612-bis c.p. e degli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]

Esempio Diffida per Telemarketing Indesiderato

Modello 4 – Opposizione al Marketing Diretto

Oggetto: Opposizione al trattamento per marketing diretto ai sensi dell’art. 21 GDPR

Con riferimento alle comunicazioni promozionali ricevute sul numero [numero] nelle date [indicare], con la presente mi oppongo, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento UE 2016/679, a qualsiasi ulteriore trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing diretto, comprese le comunicazioni promozionali telefoniche.

Vi chiedo pertanto di cessare l’utilizzo del numero indicato per tali finalità e di adottare le misure necessarie affinché l’opposizione sia rispettata anche nell’ambito delle campagne svolte per Vostro conto.

Qualora i dati non siano stati raccolti direttamente presso di me, chiedo inoltre, ai sensi dell’articolo 15 GDPR, di conoscere le informazioni previste dalla normativa in merito alla loro origine e al relativo trattamento.

Ove ricorrano i presupposti dell’articolo 17 GDPR, chiedo altresì la cancellazione dei dati non più legittimamente necessari.

Vi invito a fornire il riscontro previsto dall’articolo 12 GDPR entro i termini di legge.

Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]

Modello 5 – Telemarketing dopo l’Iscrizione al RPO

Oggetto: Opposizione a chiamate promozionali e iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni

Ho ricevuto sul numero [numero] comunicazioni commerciali riconducibili alla Vostra attività nelle date [indicare]. Il numero risulta iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni dal [data].

Con la presente esercito comunque espressamente il diritto di opposizione previsto dall’articolo 21 GDPR e chiedo che il mio numero non venga ulteriormente utilizzato per finalità di marketing diretto.

Vi chiedo inoltre di verificare la base sulla quale è stato effettuato il contatto, tenendo conto della data della mia iscrizione al Registro e dell’eventuale esistenza di un consenso successivo o di altra condizione prevista dalla normativa.

In caso di ulteriori comunicazioni promozionali in violazione della mia opposizione mi riservo di utilizzare il servizio di segnalazione messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali e, quando ne ricorrano i presupposti, di presentare formale reclamo all’Autorità.

Distinti saluti.
[Luogo e data]
[Firma]

Cosa Fare se le Molestie Continuano

Se il destinatario della diffida continua a chiamare o inviare messaggi, non è necessario spedire ripetutamente nuove lettere. Nel caso di una persona privata è possibile rivolgersi alle Forze dell’Ordine e valutare la presentazione della querela entro il termine applicabile. Se le condotte possono configurare atti persecutori, prima della querela può essere valutata anche la richiesta di ammonimento del Questore.

Per il telemarketing, invece, conviene verificare l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, esercitare direttamente il diritto di opposizione nei confronti dell’impresa identificata e documentare le eventuali chiamate successive. Se lo stesso titolare continua a effettuare comunicazioni promozionali nonostante l’opposizione, è disponibile il servizio telematico del Garante dedicato alle comunicazioni indesiderate.

La diffida è quindi uno strumento utile, ma deve essere utilizzata in modo diverso a seconda che il problema riguardi una persona che insiste nei contatti, una minaccia, possibili atti persecutori oppure una campagna commerciale indesiderata. Nei casi più gravi non deve diventare un passaggio che ritarda il ricorso agli strumenti di protezione previsti dalla legge.

Filed Under: Diffide

Luca Bruno

About Luca Bruno

Luca Bruno è un apprezzato divulgatore e esperto nel campo del diritto dei consumatori, con una passione per l'educare e l'informare. Forte di una formazione giuridica e di anni di esperienza nel settore, Luca ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle sfide che i consumatori affrontano quotidianamente, dai piccoli disguidi agli intricati problemi legati ai reclami.

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