La diffida per diffamazione è una comunicazione con cui chi ritiene lesa la propria reputazione contesta determinate affermazioni, chiede che ne cessi la diffusione e, quando appropriato, domanda la rimozione dei contenuti, una rettifica o il risarcimento del danno. Può essere particolarmente utile quando le dichiarazioni sono ancora accessibili online o continuano a circolare tra più persone.
La diffida non è però necessaria per poter presentare querela e non sospende il relativo termine. Inoltre, non ogni affermazione sgradita, critica o offensiva integra automaticamente il reato di diffamazione. Prima di formulare richieste o attribuire responsabilità è necessario considerare contenuto, contesto, destinatari e possibile esercizio del diritto di cronaca o di critica.
Indice
Fac Simile Diffida per Diffamazione
Di seguito è disponibile un fac simile redazionale da adattare alla situazione concreta. Il modello non costituisce un atto ufficiale e deve essere personalizzato indicando con precisione le espressioni contestate, dove sono state diffuse, quando sono state pubblicate o comunicate e quali rimedi vengono richiesti.
Quando si Configura la Diffamazione
L’articolo 595 del Codice penale punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La reputazione riguarda la considerazione della persona presso gli altri e proprio la comunicazione dell’offesa a una pluralità di soggetti costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie.
La diffusione attraverso stampa o altro mezzo di pubblicità comporta la forma aggravata prevista dal terzo comma dell’articolo 595. La giurisprudenza della Corte di Cassazione considera normalmente la pubblicazione di un contenuto diffamatorio su una bacheca social accessibile a una platea potenzialmente ampia come utilizzo di un “altro mezzo di pubblicità”, come riepilogato anche nella Rassegna penale della Corte di Cassazione.
Non basta invece che una frase sia sgradevole o fortemente critica. Per valutare la diffamazione occorre considerare il significato complessivo dell’espressione, il contesto, le persone alle quali è stata comunicata e l’eventuale esistenza di cause che rendono lecita la manifestazione del pensiero.
Offesa Diretta e Ingiuria
Il reato di ingiuria previsto dal vecchio articolo 594 c.p. è stato abrogato dal D.Lgs. 7/2016. La riforma ha trasferito determinate condotte offensive sul terreno civile, mantenendo la possibilità del risarcimento e introducendo, nei casi previsti dal decreto, sanzioni pecuniarie civili.
Occorre quindi distinguere l’offesa comunicata ad altre persone, che può rientrare nell’articolo 595, dall’offesa rivolta direttamente all’interessato. La differenza è importante anche nella diffida: non è corretto minacciare automaticamente una querela per diffamazione quando la frase è stata pronunciata esclusivamente alla presenza dell’offeso senza comunicazione a terzi.
La stessa condotta può naturalmente assumere una diversa rilevanza se contiene minacce, molestie o altri fatti autonomamente previsti dalla legge.
Termine per Presentare Querela per Diffamazione
La diffamazione è normalmente perseguibile a querela della persona offesa. In base alla disciplina generale, la querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto o dal giorno in cui la persona offesa ne ha avuto notizia. Le modalità generali sono illustrate anche nella pagina sulla querela del Ministero della Giustizia.
Si tratta di un termine di decadenza. Inviare la diffida, attendere una risposta o trattare con l’autore del contenuto non sospende automaticamente il termine per la querela. Se si intende utilizzare la tutela penale bisogna quindi controllare con particolare attenzione la data dalla quale il termine decorre.
Nella diffida è sufficiente precisare che ci si riserva di presentare querela nei termini di legge. Non è necessario attendere la scadenza del termine assegnato alla controparte se il termine per la querela è prossimo.
Diritto di Cronaca e Diritto di Critica
Non tutte le affermazioni lesive della reputazione sono illecite. In particolare, il diritto di cronaca e il diritto di critica possono operare come scriminanti quando vengono rispettati i limiti elaborati dalla legge e dalla giurisprudenza.
Per il diritto di cronaca assumono rilievo la verità della notizia, anche nei limiti riconosciuti alla verità putativa quando vi sia stata un’adeguata verifica, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la continenza espositiva. La stessa Corte di Cassazione continua a richiedere particolare precisione nella rappresentazione dei fatti, come dimostra anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 13200/2025 sulla cronaca giudiziaria.
La critica ha invece una componente valutativa più ampia. Un giudizio o un’opinione non possono essere sottoposti allo stesso test di verità di un fatto storico, ma devono comunque muovere da una base fattuale corretta quando vengono richiamati fatti specifici e non devono trasformarsi in una gratuita aggressione personale estranea all’argomento trattato.
Una diffida ben impostata dovrebbe quindi evitare di limitarsi alla formula “quanto scritto è diffamatorio”. È più utile indicare quali fatti sono falsi, quali espressioni si ritengono gratuitamente offensive e perché, nel caso concreto, non risultano giustificate dall’esercizio della cronaca o della critica.
Cosa Scrivere nella Diffida
La comunicazione deve identificare con precisione le dichiarazioni contestate. Per un articolo o un post è opportuno indicare titolo, autore o profilo, data, URL e passaggi rilevanti. Per email, messaggi o comunicazioni rivolte a un gruppo devono essere specificati data, mezzo utilizzato e, quando conosciuti, destinatari.
È preferibile riportare soltanto le parti necessarie a identificare il contenuto, evitando di riprodurre inutilmente le espressioni lesive in modo da ampliarne ulteriormente la diffusione.
Le richieste possono comprendere la cessazione di ulteriori comunicazioni, la rimozione del contenuto ancora disponibile, la correzione di informazioni non vere, l’eventuale rettifica e la disponibilità a discutere il risarcimento dei danni effettivamente subiti.
Una richiesta di scuse può essere formulata come proposta di soluzione stragiudiziale, ma fuori dalle specifiche ipotesi previste dalla legge non esiste un generale diritto a imporre unilateralmente all’autore una dichiarazione di scuse.
Quanto Tempo Concedere per Rimuovere il Contenuto
Non esiste un termine legale generale di 24 o 48 ore entro il quale qualsiasi autore debba cancellare un post contestato come diffamatorio. La diffida può stabilire una scadenza ragionevole tenendo conto della natura del mezzo e della permanenza del contenuto.
Per un post ancora pubblicamente accessibile può essere ragionevole chiedere una rimozione molto rapida, mentre una rettifica articolata o la definizione di una richiesta risarcitoria possono richiedere tempi differenti. Il termine inserito nella lettera costituisce quindi una richiesta del mittente e non deve essere presentato come una scadenza prevista dall’articolo 595 c.p.
Se il contenuto sta producendo un pregiudizio grave e attuale, non è necessario attendere inutilmente la scadenza indicata nella diffida prima di valutare una tutela giudiziaria urgente.
Rettifica su Quotidiani e Periodici
Quando il contenuto è stato pubblicato su un quotidiano, un periodico o un’agenzia di stampa che rientra nell’ambito dell’articolo 8 della Legge 47/1948, è possibile formulare una vera richiesta di rettifica secondo la disciplina prevista dalla legge sulla stampa.
La norma prevede che il direttore o responsabile inserisca gratuitamente le dichiarazioni o rettifiche di chi ritenga lesive della propria dignità o contrarie a verità immagini, atti, pensieri o affermazioni attribuitigli, purché il testo della rettifica non abbia contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani la rettifica deve essere pubblicata non oltre due giorni dalla richiesta, in testa di pagina e nella stessa pagina che conteneva la notizia. Per i periodici deve essere pubblicata non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina. Il testo deve riferirsi allo scritto contestato, essere pubblicato integralmente entro il limite di trenta righe e, per la parte pertinente, con le medesime caratteristiche tipografiche.
Il testo vigente dell’articolo 8 non contiene invece una regola generale secondo cui qualsiasi rettifica debba essere pubblicata “senza commento” o con una generica “pari evidenza”. È quindi preferibile utilizzare le condizioni effettivamente previste dalla norma.
La disciplina dell’articolo 8 non deve inoltre essere estesa automaticamente a qualsiasi sito, blog, profilo social o pagina Internet soltanto perché pubblica contenuti informativi. Per una testata esclusivamente digitale occorre verificare il suo specifico inquadramento giuridico e le regole applicabili, mentre per i normali social e servizi online si utilizzano gli strumenti di segnalazione della piattaforma e le eventuali tutele giudiziarie.
Segnalazione di un Contenuto Diffamatorio alla Piattaforma
Per i contenuti pubblicati su social network, forum e altri servizi di hosting è possibile utilizzare il sistema di segnalazione previsto dalla piattaforma. Dal 2024 il quadro europeo è disciplinato direttamente anche dal Regolamento UE 2022/2065, Digital Services Act.
L’articolo 16 del DSA impone ai prestatori di servizi di hosting di predisporre meccanismi elettronici di segnalazione dei contenuti che l’utente ritiene illegali. Per essere efficace, la segnalazione deve essere sufficientemente precisa e motivata. È quindi opportuno indicare l’URL esatto, spiegare quali espressioni vengono contestate e fornire gli elementi che permettano di comprenderne l’asserita illiceità.
Non è corretto affermare che la piattaforma sia automaticamente responsabile o obbligata a rimuovere qualsiasi contenuto semplicemente perché riceve una diffida. Secondo gli articoli 6 e 16 del DSA, una segnalazione determina conoscenza effettiva ai fini del regime di responsabilità soltanto quando consente a un prestatore diligente di individuare l’illegalità senza un esame giuridico dettagliato. Le segnalazioni devono inoltre essere trattate in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo.
Quando il prestatore acquisisce effettiva conoscenza di un contenuto illegale, il regime di esenzione dalla responsabilità previsto dall’articolo 6 richiede che agisca rapidamente per rimuoverlo o disabilitarne l’accesso. La disciplina deve comunque essere applicata rispettando anche la libertà di espressione dell’autore del contenuto.
Se il problema riguarda il mancato rispetto degli obblighi imposti dal DSA alla piattaforma, e non semplicemente il merito della controversia tra autore e persona offesa, in Italia è possibile utilizzare anche gli strumenti predisposti da AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali.
Come Conservare le Prove
Prima di chiedere la cancellazione di un contenuto è opportuno conservarne una copia completa. Per una pagina web o un post sono particolarmente utili screenshot che mostrino testo, autore o account, URL, data e contesto nel quale il contenuto appare.
Quando la controversia è rilevante può essere opportuno utilizzare modalità di acquisizione più robuste che permettano di documentare l’esistenza e il contenuto della pagina in un determinato momento. La scelta dipende dall’importanza del caso e dalla probabilità di un successivo contenzioso.
La diffida può chiedere alla controparte di non alterare o distruggere materiale rilevante per la controversia, ma tale richiesta non crea da sola un generale ordine giudiziario di conservazione. Non è quindi corretto attribuire automaticamente conseguenze processuali alla semplice cancellazione o modifica successiva del materiale.
Risarcimento del Danno da Diffamazione
La diffusione illecita di dichiarazioni lesive può determinare responsabilità civile. Gli articoli 2043 e 2059 c.c. possono assumere rilievo per il risarcimento rispettivamente dei danni patrimoniali e, nei casi previsti dall’ordinamento, dei danni non patrimoniali.
Il danno non deve però essere indicato come automaticamente esistente per il solo fatto che una frase sia stata contestata. Nel giudizio occorre dimostrare gli elementi della responsabilità e, secondo la natura del pregiudizio, allegare e provare le conseguenze derivanti dall’offesa. Nella diffida può essere prudente riservare la quantificazione a un momento successivo anziché indicare una cifra arbitraria.
La rimozione del post o una rettifica possono limitare le conseguenze della diffusione, ma non eliminano necessariamente un danno già prodotto. Allo stesso modo, la mancata rimozione non determina automaticamente il diritto all’importo risarcitorio richiesto dal mittente.
Tutela Civile Urgente
Quando la permanenza di un contenuto online sta causando un pregiudizio attuale e particolarmente grave, può essere valutato un ricorso cautelare per chiedere un provvedimento urgente di cessazione o rimozione. La possibilità di utilizzare l’articolo 700 c.p.c. dipende dalla presenza dei relativi presupposti, compreso il rischio che il tempo necessario per il giudizio ordinario possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile.
La rimozione giudiziale non deve quindi essere presentata come conseguenza automatica della mancata risposta alla diffida. Spetta al giudice valutare il contenuto, la sua eventuale illiceità, la libertà di espressione e la necessità e proporzionalità della misura richiesta.
Esempio Diffida Generica per Diffamazione
Oggetto: Contestazione di dichiarazioni lesive della reputazione e richiesta di cessazione
Con riferimento alle dichiarazioni da Lei diffuse in data [data] tramite [mezzo o contesto], e in particolare alle affermazioni “[riportare soltanto il passaggio necessario]”, Le comunico che ritengo tali espressioni lesive della mia reputazione e non corrispondenti ai fatti per le seguenti ragioni: [spiegazione sintetica].
La invito pertanto a cessare ogni ulteriore diffusione delle affermazioni contestate e, qualora siano ancora pubblicamente accessibili, a rimuoverle entro [termine ragionevole]. Chiedo inoltre un riscontro scritto circa le iniziative adottate.
Mi riservo di esercitare le tutele civili previste dall’ordinamento e, qualora ricorrano gli elementi dell’articolo 595 c.p., di presentare querela entro il termine stabilito dalla legge. La presente comunicazione non sospende né proroga tale termine.
Distinti saluti.
[Luogo, data e firma]
Allegati: [screenshot], [email o messaggi], [eventuali altri documenti].
Esempio Diffida per Diffamazione sui Social
Oggetto: Richiesta di rimozione di contenuto lesivo pubblicato su [piattaforma]
In data [data] sul profilo/pagina [indicare account e URL] è stato pubblicato il seguente contenuto riferito alla mia persona: “[passaggio contestato]”.
Ritengo che tale comunicazione sia lesiva della mia reputazione e, per le ragioni indicate di seguito, non risulti giustificata dall’esercizio del diritto di cronaca o critica: [descrizione].
La invito a rimuovere il contenuto entro [termine], a cessarne qualsiasi ulteriore diffusione e a confermarmi per iscritto l’avvenuta rimozione. Ove ritenuto utile per comporre la controversia, resto disponibile a valutare un testo di rettifica relativo ai fatti contestati.
In mancanza mi riservo di utilizzare il meccanismo di segnalazione della piattaforma ai sensi del Digital Services Act e di esercitare le tutele civili e penali applicabili, compresa la querela entro i relativi termini.
Distinti saluti.
[Luogo, data e firma]
Esempio Richiesta di Rettifica a Quotidiano o Periodico
Oggetto: Richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948 relativa all’articolo “[titolo]”
Con riferimento all’articolo “[titolo]”, pubblicato sul [quotidiano/periodico] in data [data], nel quale mi sono stati attribuiti i seguenti fatti, pensieri o affermazioni: “[passaggio]”, chiedo ai sensi dell’articolo 8 della Legge 47/1948 la pubblicazione della seguente rettifica:
[Inserire testo della rettifica riferito direttamente alle affermazioni contestate e rispettoso dei limiti previsti dalla norma.]
La richiesta è formulata affinché la rettifica venga pubblicata nei tempi e secondo le modalità stabiliti dall’articolo 8 della Legge 47/1948. Mi riservo ogni ulteriore tutela in relazione ai pregiudizi già prodotti dalla pubblicazione.
Distinti saluti.
[Luogo, data e firma]
Allegati: [copia dell’articolo], [documentazione pertinente].
Esempio Diffida per Dichiarazioni in Ambito Lavorativo
Oggetto: Contestazione di dichiarazioni lesive diffuse in ambito lavorativo
In data [data], attraverso [riunione/email/chat o altro canale], sono state comunicate a [indicare i destinatari, se conosciuti] le seguenti affermazioni riguardanti la mia persona o attività professionale: “[passaggio contestato]”.
Ritengo tali dichiarazioni lesive della mia reputazione professionale per le seguenti ragioni: [spiegazione]. La invito pertanto a non reiterarle e, qualora la comunicazione sia ancora accessibile, a rimuoverla.
Ove opportuno propongo inoltre che venga inviata ai medesimi destinatari una comunicazione correttiva sui seguenti fatti: [indicare]. L’eventuale adozione di misure disciplinari interne resta di competenza del datore di lavoro e deve essere valutata secondo il contratto, il regolamento aziendale e la normativa applicabile.
Mi riservo ogni tutela civile e, ricorrendone i presupposti, penale.
Distinti saluti.
[Luogo, data e firma]
Esempio Diffida in Ambito Condominiale o Associativo
Oggetto: Contestazione di dichiarazioni lesive comunicate a terzi
In data [data], nel corso di [assemblea/chat/circolare/email], sono state diffuse nei miei confronti le seguenti affermazioni: “[passaggio]”, comunicate a [condomini/soci/altri destinatari].
Ritengo che tali dichiarazioni siano lesive della mia reputazione e contesto in particolare i seguenti elementi fattuali: [specificare].
La invito a cessarne l’ulteriore diffusione e, ove la comunicazione sia ancora disponibile in chat, documenti o altri spazi condivisi, a rimuoverla per quanto nella Sua disponibilità. Propongo inoltre l’invio di una comunicazione correttiva ai destinatari originari limitatamente ai fatti inesatti sopra indicati.
In difetto mi riservo di esercitare le tutele civili e, quando sussistano gli elementi dell’articolo 595 c.p., di presentare querela entro i termini previsti dalla legge.
Distinti saluti.
[Luogo, data e firma]