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Diffida per Concorrenza Sleale – Fac Simile e Guide

Aggiornato il 1 Ottobre 2026

La diffida per concorrenza sleale è una comunicazione con cui un’impresa contesta a un concorrente una determinata condotta e ne chiede la cessazione, riservandosi eventualmente di agire in giudizio. Può essere utile per tentare di fermare rapidamente il comportamento, documentare la contestazione e definire con precisione le richieste, ma non costituisce un passaggio obbligatorio in ogni controversia e, nei casi urgenti, non deve ritardare la valutazione di un ricorso cautelare.

Prima di inviarla è essenziale verificare che i fatti possano effettivamente rientrare nella disciplina della concorrenza sleale, individuare i soggetti coinvolti e conservare le prove. Non ogni comportamento aggressivo di un’altra impresa è illecito e non ogni imitazione, assunzione di dipendenti o utilizzo di parole chiave riferite a un concorrente integra automaticamente una violazione.

Indice

  • Fac Simile Lettera di Diffida per Concorrenza Sleale
  • Quando si Può Parlare di Concorrenza Sleale
  • Cosa Deve Contenere la Diffida
  • Quanto Tempo Concedere per Rispondere
  • Prove da Conservare
  • Segreti Commerciali e Liste Clienti
  • Keyword Advertising, Marchi e Metatag
  • Pubblicità Comparativa e Segnalazione all’AGCM
  • Risarcimento del Danno
  • Descrizione, Sequestro e Provvedimenti Urgenti
  • Quale Tribunale è Competente
  • Diffida, Messa in Mora e Prescrizione
  • Storno di Dipendenti e Patti di Non Concorrenza
  • Esempi di Diffida per Concorrenza Sleale
  • Cosa Fare se la Diffida non Produce Effetti

Fac Simile Lettera di Diffida per Concorrenza Sleale

Di seguito è disponibile un fac simile redazionale di diffida per concorrenza sleale. Il modello deve essere adattato alla condotta contestata, alle prove disponibili e alle richieste che possono essere effettivamente formulate nel caso concreto. Non si tratta di un modulo ufficiale e, soprattutto quando sono coinvolti marchi, segreti commerciali, dipendenti o richieste cautelari, è opportuno verificare il testo con un professionista prima dell’invio.

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Fac Simile Lettera di Diffida per Concorrenza Sleale
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Quando si Può Parlare di Concorrenza Sleale

La disciplina principale è contenuta negli articoli 2598 e seguenti del Codice civile. L’articolo 2598 individua tre grandi categorie: gli atti idonei a creare confusione con prodotti, attività o segni distintivi di un concorrente; la denigrazione e l’appropriazione dei pregi dell’impresa altrui; gli altri comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda.

L’applicazione della norma presuppone normalmente l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra attività economiche. Per questo motivo, prima di richiamare l’articolo 2598 è necessario verificare sia la condotta sia il rapporto tra i soggetti coinvolti.

Possono assumere rilievo, a seconda delle circostanze, l’imitazione servile, il parassitismo, determinate modalità di storno di dipendenti o clientela, l’impiego illecito di informazioni riservate, la denigrazione commerciale e alcune forme di pubblicità ingannevole o comparativa illecita. Nessuna di queste definizioni deve però essere applicata automaticamente. L’assunzione di lavoratori di un concorrente, per esempio, è di per sé lecita; può diventare rilevante sul piano della concorrenza sleale quando le modalità concrete risultano contrarie alla correttezza professionale.

Cosa Deve Contenere la Diffida

La diffida dovrebbe innanzitutto identificare con precisione mittente e destinatario, descrivere i fatti in ordine cronologico e indicare quali condotte vengono contestate. Formule generiche come “state facendo concorrenza sleale” sono poco utili se non vengono accompagnate da fatti verificabili.

Occorre quindi indicare, per esempio, quali pagine web, annunci, confezioni, comunicazioni commerciali, messaggi, offerte o altre attività vengono contestati, precisando quando sono stati rilevati. Se il problema riguarda contenuti online è utile conservare URL, data, ora e copie complete delle pagine interessate. Per prodotti fisici possono essere rilevanti fotografie, campioni e documenti di acquisto.

Dopo la ricostruzione dei fatti può essere richiamata la disposizione giuridica pertinente. Per gli atti confusori, la denigrazione, l’appropriazione di pregi e le altre condotte professionalmente scorrette il riferimento è l’articolo 2598 c.c. Quando vengono coinvolti marchi, disegni, brevetti o segreti commerciali possono applicarsi anche le disposizioni del Codice della proprietà industriale.

La parte finale deve specificare cosa viene richiesto. A seconda del caso può trattarsi della cessazione della condotta, della rimozione di determinati contenuti, del ritiro di materiale pubblicitario o dell’assunzione di un impegno a non reiterare il comportamento. Una rettifica, una comunicazione ai clienti, la consegna di documenti o altre misure possono essere proposte come soluzione della controversia, ma non devono essere presentate come obblighi che sorgono automaticamente con il semplice invio della diffida.

Quanto Tempo Concedere per Rispondere

Non esiste un termine legale generale di 48 ore, 72 ore, sette giorni o dieci giorni valido per ogni diffida per concorrenza sleale. Il termine deve essere stabilito tenendo conto della natura e dell’urgenza della condotta.

Una campagna pubblicitaria in corso o una diffusione online potenzialmente capace di produrre effetti immediati può giustificare una richiesta di cessazione in tempi molto brevi. Una richiesta che comporta verifiche, ritiro di materiale già distribuito o una risposta articolata può richiedere un termine diverso. È preferibile indicare una scadenza concreta e ragionevole, senza presentarla come termine previsto dalla legge.

Se sussistono i presupposti per un intervento giudiziale urgente, attendere volontariamente il termine della diffida può essere controproducente. La necessità di agire immediatamente deve quindi essere valutata separatamente.

Prove da Conservare

La documentazione è particolarmente importante perché una diffida non trasforma una semplice affermazione in un fatto provato. Per contenuti online è opportuno conservare copie complete e identificabili delle pagine, degli annunci e dei profili interessati. In situazioni particolarmente delicate può essere valutata una modalità di acquisizione della prova più robusta, come una verifica tecnica o altra forma di documentazione idonea al futuro giudizio.

Per la denigrazione possono essere rilevanti messaggi commerciali, newsletter, presentazioni, comunicazioni rivolte ai clienti e materiale promozionale. Nei casi di presunto storno di personale o clientela devono essere conservate soltanto le informazioni acquisite lecitamente. La raccolta della prova non autorizza l’accesso a caselle email, dispositivi o account di altre persone.

La diffida non attribuisce inoltre un diritto automatico a eseguire audit sui sistemi informatici della controparte, accedere ai suoi account o ottenere report interni. Simili verifiche possono derivare da un accordo tra le parti oppure, nei casi previsti, da specifici strumenti processuali.

Segreti Commerciali e Liste Clienti

Quando vengono contestati l’utilizzo di know-how, informazioni commerciali, dati tecnici o liste clienti, non è sufficiente definire tali informazioni “riservate”. Gli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, modificati in attuazione della disciplina europea sui segreti commerciali, proteggono le informazioni che sono effettivamente segrete, hanno valore economico proprio perché segrete e sono state sottoposte dal detentore a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.

Una lista di clienti, quindi, non è automaticamente un segreto commerciale solo perché appartiene all’impresa. Nella diffida è utile spiegare quali informazioni sono state utilizzate, perché soddisfano i requisiti di tutela e in quale modo sarebbero state acquisite, utilizzate o divulgate senza autorizzazione.

Keyword Advertising, Marchi e Metatag

Occorre particolare cautela anche quando la contestazione riguarda l’utilizzo del marchio di un concorrente come parola chiave nei sistemi pubblicitari online. La semplice selezione del nome altrui come keyword non può essere descritta in ogni caso come automaticamente illecita.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha esaminato questa materia, tra l’altro, nella sentenza Interflora, causa C-323/09, collegando la tutela del marchio agli effetti concreti dell’uso, compreso l’eventuale pregiudizio alle funzioni del segno o l’indebito vantaggio tratto dalla sua notorietà.

Una diffida relativa a keyword, annunci, metatag o landing page dovrebbe quindi indicare precisamente quale utilizzo viene contestato e perché risulta confusorio o lesivo, evitando di pretendere in modo generalizzato la cancellazione di qualsiasi parola chiave coincidente con un marchio altrui.

Pubblicità Comparativa e Segnalazione all’AGCM

La pubblicità comparativa non è vietata in quanto tale. Il D.Lgs. 145/2007 stabilisce le condizioni alle quali il confronto è lecito, tra cui l’assenza di inganno e confusione, l’oggettività del confronto e il divieto di denigrazione e di indebito vantaggio dalla notorietà altrui.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è competente anche per la tutela dei professionisti rispetto alla pubblicità ingannevole e comparativa illecita. La segnalazione all’AGCM può quindi essere pertinente quando la controversia riguarda una pubblicità rientrante in questa disciplina.

La procedura amministrativa non sostituisce tuttavia l’azione civile del concorrente e non costituisce uno strumento per ottenere direttamente il risarcimento del danno. Non è quindi corretto utilizzare la minaccia di una segnalazione come formula standard in qualsiasi diffida per concorrenza sleale.

Risarcimento del Danno

L’articolo 2600 c.c. prevede che, quando gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l’autore sia tenuto al risarcimento del danno. Dopo l’accertamento dell’atto di concorrenza sleale, la colpa è presunta. Restano comunque da affrontare, ai fini della concreta domanda risarcitoria, l’esistenza del danno e il rapporto causale con la condotta contestata.

La stessa disposizione consente al giudice di ordinare, nei casi previsti, la pubblicazione della sentenza. Non esiste invece nell’articolo 2600 un generale diritto alla retroversione degli utili del concorrente.

La restituzione degli utili è prevista in modo specifico dall’articolo 125 del Codice della proprietà industriale per la violazione dei diritti tutelati da quel codice. Può quindi diventare rilevante quando alla concorrenza sleale si accompagna, per esempio, la violazione di un marchio o di un altro diritto di proprietà industriale, ma non va presentata come rimedio automatico di ogni azione fondata esclusivamente sull’articolo 2598 c.c.

Descrizione, Sequestro e Provvedimenti Urgenti

L’articolo 2599 c.c. prevede che la sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale ne inibisca la continuazione e disponga gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti. Prima della decisione definitiva può inoltre essere valutata, quando ne ricorrono i presupposti, una tutela cautelare.

Gli strumenti di descrizione e sequestro disciplinati dall’articolo 129 del Codice della proprietà industriale sono invece rimedi specificamente collegati alla tutela dei diritti di proprietà industriale. Non devono essere indicati come automaticamente disponibili in qualsiasi controversia di concorrenza sleale priva di collegamento con tali diritti.

Per obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro può inoltre essere chiesta al giudice, quando applicabile, una misura di coercizione indiretta ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c., con una somma dovuta in caso di successive violazioni, inosservanze o ritardi. È il giudice a disporre e determinare la misura: la parte può chiederla, ma non può imporla autonomamente con la diffida.

Quale Tribunale è Competente

Non tutte le controversie di concorrenza sleale appartengono automaticamente al cosiddetto Tribunale delle imprese. La disciplina delle sezioni specializzate in materia di impresa e l’articolo 134 del Codice della proprietà industriale attribuiscono a queste sezioni, tra l’altro, le controversie in materia di proprietà industriale e quelle di concorrenza sleale che interferiscono, anche indirettamente, con l’esercizio dei relativi diritti.

Le fattispecie di concorrenza sleale completamente estranee alla proprietà industriale non possono quindi essere indirizzate automaticamente alla sezione specializzata. La competenza deve essere verificata sulla base delle domande concretamente formulate e dei diritti coinvolti.

Per questo motivo è preferibile evitare formule standard nella diffida come “adiremo il Tribunale delle imprese competente” quando non è stato ancora verificato che la controversia rientri effettivamente nella competenza della sezione specializzata.

Diffida, Messa in Mora e Prescrizione

È impreciso affermare che qualsiasi diffida per concorrenza sleale produca automaticamente, per il solo fatto di essere inviata, tutti gli effetti della costituzione in mora e dell’interruzione della prescrizione di ogni possibile pretesa risarcitoria.

L’articolo 2943 c.c. riconosce effetti interruttivi anche all’atto idoneo a costituire in mora il debitore, ma la comunicazione deve contenere una richiesta sufficientemente chiara e inequivoca relativa al diritto che si intende far valere. Una generica riserva di agire in futuro può non essere equivalente a una specifica richiesta di pagamento o adempimento.

Inoltre, l’articolo 1219 c.c. disciplina casi nei quali la costituzione in mora non è necessaria. Se è importante preservare uno specifico credito risarcitorio in prossimità della prescrizione, il testo della comunicazione e i relativi effetti devono essere valutati con particolare attenzione e non affidati a una formula standard.

Storno di Dipendenti e Patti di Non Concorrenza

Il semplice passaggio di uno o più dipendenti da un’impresa concorrente a un’altra non costituisce automaticamente concorrenza sleale. La contestazione deve concentrarsi sulle concrete modalità dello storno, sull’eventuale utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale e sugli altri elementi rilevanti del caso.

Se viene invocato un patto di non concorrenza stipulato con un lavoratore subordinato, occorre verificarne la validità ai sensi dell’articolo 2125 c.c. Il patto deve risultare da atto scritto, prevedere un corrispettivo e contenere limiti determinati di oggetto, tempo e luogo. La durata non può superare cinque anni per i dirigenti e tre anni negli altri casi.

Un patto di non sollecitazione, una clausola di riservatezza e un patto di non concorrenza non sono necessariamente la stessa cosa e non devono essere trattati automaticamente come se fossero sottoposti alla medesima disciplina.

Esempi di Diffida per Concorrenza Sleale

Modello 1 – Contestazione Generale

Oggetto: Diffida per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Con la presente contestiamo le condotte descritte e documentate negli allegati, consistenti in [descrivere con precisione fatti, luoghi, date e soggetti coinvolti]. Tali comportamenti risultano, sulla base degli elementi attualmente disponibili, suscettibili di integrare la fattispecie prevista dall’art. 2598 c.c. sotto il profilo di [confusione/denigrazione/appropriazione di pregi/condotta contraria alla correttezza professionale].

Vi invitiamo pertanto a cessare le condotte indicate e a comunicarci, entro [termine ragionevole determinato in relazione al caso], le misure adottate per impedirne la prosecuzione e, ove pertinente, per rimuoverne gli effetti.

In mancanza di un riscontro adeguato ci riserviamo di ricorrere all’autorità giudiziaria competente per chiedere i provvedimenti consentiti dalla normativa applicabile, compresi, ove ne ricorrano i presupposti, tutela inibitoria, risarcimento del danno e misure cautelari.

[Luogo, data e firma]

Modello 2 – Atti Confusori e Uso di Segni Distintivi

Oggetto: Diffida per condotte confusorie e utilizzo contestato di segni distintivi

Abbiamo rilevato l’utilizzo di [marchio/denominazione/elementi grafici/packaging] nelle attività indicate negli allegati. Per le caratteristiche concrete della comunicazione e del contesto in cui viene utilizzata, riteniamo che tale condotta sia idonea a generare confusione con i nostri prodotti, servizi o attività e possa integrare una violazione dell’art. 2598 n. 1 c.c. e, ove applicabile, della disciplina sui segni distintivi.

Vi chiediamo di cessare gli utilizzi specificamente indicati negli allegati e di rimuovere o modificare i materiali che producono l’effetto confusorio contestato, dandocene conferma entro [termine].

Per eventuali campagne basate su keyword o altri strumenti di pubblicità digitale, la contestazione riguarda esclusivamente gli utilizzi indicati e i relativi effetti concreti, senza presupporre l’illiceità automatica di qualsiasi utilizzo del segno come parola chiave.

[Luogo, data e firma]

Modello 3 – Denigrazione o Pubblicità Comparativa

Oggetto: Diffida per dichiarazioni denigratorie e/o pubblicità comparativa contestata

Abbiamo rilevato la diffusione delle affermazioni riportate negli allegati attraverso [sito, campagna, newsletter, materiale commerciale]. Riteniamo che tali comunicazioni, per il loro contenuto e il contesto di diffusione, siano suscettibili di integrare una condotta denigratoria ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c. e, qualora si tratti di pubblicità comparativa, di non rispettare le condizioni previste dal D.Lgs. 145/2007.

Vi chiediamo di cessare la diffusione delle specifiche comunicazioni contestate, rimuovere i materiali ancora accessibili e comunicarci entro [termine] le iniziative adottate. Ove appropriato proponiamo inoltre di concordare una comunicazione correttiva idonea a rimuovere gli effetti prodotti, senza che tale richiesta implichi l’esistenza di un obbligo automatico di rettifica in assenza di accordo o provvedimento competente.

Restano riservate le azioni civili e, per i profili rientranti nella relativa competenza, l’eventuale segnalazione all’AGCM.

[Luogo, data e firma]

Modello 4 – Segreti Commerciali e Informazioni Riservate

Oggetto: Diffida per utilizzo contestato di segreti commerciali e informazioni riservate

Abbiamo acquisito elementi dai quali risulterebbe l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione senza autorizzazione delle seguenti informazioni: [descrizione]. Tali informazioni risultano soggette a misure di riservatezza quali [NDA, limitazioni di accesso, policy, sistemi di sicurezza] e, sulla base degli elementi indicati negli allegati, riteniamo che possano ricorrere i requisiti di protezione previsti dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

Vi chiediamo di cessare ogni utilizzo o divulgazione non autorizzata delle informazioni indicate, preservando nel frattempo la documentazione e i dati rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti. Vi chiediamo inoltre di confermare entro [termine] l’avvenuta cessazione della condotta e di indicare le misure adottate.

Eventuali richieste di restituzione o distruzione delle copie, informazioni sui destinatari o ulteriori verifiche dovranno essere formulate in relazione ai diritti effettivamente spettanti e, se non concordate, potranno essere sottoposte al giudice competente.

[Luogo, data e firma]

Modello 5 – Inserzioni su Marketplace o Piattaforme Online

Oggetto: Contestazione di inserzioni online e richiesta di cessazione delle condotte

Abbiamo rilevato sulla piattaforma [nome] le inserzioni identificate dagli URL o ID riportati negli allegati, riconducibili a [soggetto], che utilizzano [segni, immagini, descrizioni, elementi di confezione o claim] in modalità che riteniamo idonee a creare confusione o a integrare altra specifica condotta di concorrenza sleale.

Diffidiamo il soggetto responsabile dal proseguire le condotte contestate e chiediamo la rimozione o modifica delle inserzioni individuate. Separatamente, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere inviata alla piattaforma una segnalazione attraverso il relativo sistema ufficiale di notice, allegando gli elementi necessari a dimostrare il diritto invocato e identificare con precisione i contenuti contestati.

La piattaforma non deve essere descritta automaticamente come responsabile dell’illecito del venditore né come obbligata ad accogliere qualsiasi richiesta di rimozione: responsabilità e obblighi dipendono dal ruolo svolto, dal contenuto della segnalazione e dalla normativa applicabile.

[Luogo, data e firma]

Cosa Fare se la Diffida non Produce Effetti

Se la controparte non cessa la condotta, il passaggio successivo dipende dalla natura dell’illecito e dall’urgenza. L’articolo 2599 c.c. consente l’inibitoria della continuazione degli atti di concorrenza sleale e i provvedimenti opportuni per eliminarne gli effetti. Nei casi nei quali il tempo necessario per una causa ordinaria rischierebbe di rendere inutile la tutela può essere valutato un procedimento cautelare.

Quando la controversia coinvolge un diritto di proprietà industriale possono aggiungersi gli strumenti specifici del relativo codice, compresi, nei presupposti previsti dalla legge, descrizione, sequestro e altri provvedimenti cautelari. Quando invece la contestazione riguarda soltanto concorrenza sleale non interferente con un diritto di proprietà industriale, tali strumenti non devono essere richiamati automaticamente.

Una diffida ben documentata può essere utile anche in questa fase perché permette di dimostrare quali condotte siano state contestate e quale soluzione sia stata richiesta. Non garantisce però l’accoglimento di una successiva domanda giudiziale: qualificazione dell’illecito, competenza, prove, danno e rimedi devono essere valutati sulla base del caso concreto.

Filed Under: Diffide

Luca Bruno

About Luca Bruno

Luca Bruno è un apprezzato divulgatore e esperto nel campo del diritto dei consumatori, con una passione per l'educare e l'informare. Forte di una formazione giuridica e di anni di esperienza nel settore, Luca ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle sfide che i consumatori affrontano quotidianamente, dai piccoli disguidi agli intricati problemi legati ai reclami.

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